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Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. VERSIONE MODIFICATA E INTEGRATA DAL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 209/2024) CARATTERE
ROSSO CARATTERE ROSSO SFONDO GIALLO PER LE PARTI INSERITE
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SOMMARIO: LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE Titolo I - I principi generali Articolo 1. Principio del risultato. Articolo 2. Principio della fiducia. Articolo 3. Principio dell accesso al mercato. Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo. Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell affidamento. Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa. Articolo 9. Principio di conservazione dell equilibrio contrattuale. Articolo 10. Principi di tassativita delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Titolo II - L ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell affidamento. Articolo 13. Ambito di applicazione. Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP). Articolo 16. Conflitto di interessi. Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento. Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione. PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI Articolo 19. Principi e diritti digitali. Articolo 20. Principi in materia di trasparenza. Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Articolo 24. Fascicolo virtuale dell operatore economico. Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale. Articolo 27. Pubblicita legale degli atti. Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici. Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni. Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti. Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione. Articolo 33. Aste elettroniche. Articolo 34. Cataloghi elettronici. Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza. Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso. PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere. Articolo 40. Dibattito pubblico. PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione. Articolo 42. Verifica della progettazione. Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Articolo 44. Appalto integrato. Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche. Articolo 46. Concorsi di progettazione. Articolo 47. Consiglio superiore dei lavori pubblici. PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti. Articolo 50. Procedure per l affidamento. Articolo 51. Commissione giudicatrice. Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti. Articolo 53. Garanzie a corredo dell offerta e garanzie definitive. Articolo 54. Esclusione automatica delle offerte anomale. Articolo 55. Termini dilatori. PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI Articolo 56. Appalti esclusi nei settori ordinari. Articolo 58. Suddivisione in lotti. Articolo 60. Revisione prezzi. Articolo 61. Contratti riservati. Titolo I - Le stazioni appaltanti Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Articolo 64. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi. Titolo II - Gli operatori economici Articolo 65. Operatori economici. Articolo 66. Operatori economici per l affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. Articolo 67. Consorzi non necessari. Articolo 68. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Articolo 69. Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali. PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti. Articolo 71. Procedura aperta. Articolo 72. Procedura ristretta. Articolo 73. Procedura competitiva con negoziazione. Articolo 74. Dialogo competitivo. Articolo 75. Partenariato per l innovazione. Articolo 76. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Titolo I - Gli atti preparatori Articolo 77. Consultazioni preliminari di mercato. Articolo 78. Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti. Articolo 79. Specifiche tecniche. Articolo 81. Avvisi di pre-informazione. Articolo 82. Documenti di gara. Articolo 82- bis. Accordo di collaborazione Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti Articolo 83. Bandi e avvisi: contenuti e modalita di redazione. Articolo 84. Pubblicazione a livello europeo. Articolo 85. Pubblicazione a livello nazionale. Articolo 86. Avviso volontario per la trasparenza preventiva. Articolo 87. Disciplinare di gara e capitolato speciale. Articolo 88. Disponibilita digitale dei documenti di gara. Articolo 89. Inviti ai candidati. Articolo 90. Informazione ai candidati e agli offerenti. Articolo 91. Domande, documento di gara unico europeo, offerte. Articolo 92. Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte. Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti Capo I - La commissione giudicatrice Articolo 93. Commissione giudicatrice. Capo II - I requisiti di ordine generale Articolo 94. Cause di esclusione automatica. Articolo 95. Cause di esclusione non automatica. Articolo 96. Disciplina dell esclusione. Articolo 97. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti. Articolo 98. Illecito professionale grave. Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti. Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. Articolo 101. Soccorso istruttorio. Articolo 102. Impegni dell operatore economico. Articolo 103. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo. Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura. Titolo V - La selezione delle offerte Articolo 107. Principi generali in materia di selezione. Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Articolo 110. Offerte anormalmente basse. Articolo 111. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Articolo 112. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 113. Requisiti per l esecuzione dell appalto. Articolo 114. Direzione dei lavori e dell esecuzione dei contratti. Articolo 115. Controllo tecnico contabile e amministrativo. Articolo 116. Collaudo e verifica di conformita . Articolo 117. Garanzie definitive. Articolo 118. Garanzie per l esecuzione di lavori di particolare valore. Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione. Articolo 121. Sospensione dell esecuzione. Articolo 125. Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo. Articolo 126. Penali e premi di accelerazione. PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati Articolo 127. Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati. Articolo 128. Servizi alla persona. Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari Articolo 129. Appalti riservati. Articolo 130. Servizi di ristorazione. Articolo 131. Servizi sostitutivi di mensa. Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali Articolo 132. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. Articolo 133. Requisiti di qualificazione. Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato. Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo Articolo 135. Servizi di ricerca e sviluppo. Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati Articolo 136. Difesa e sicurezza. Articolo 137. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza. Articolo 139. Contratti secretati. Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile Articolo 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. LIBRO III - DELL APPALTO NEI SETTORI SPECIALI PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 141. Ambito e norme applicabili. Articolo 142. Joint venture e affidamenti a imprese collegate. Articolo 143. Attivita esposte direttamente alla concorrenza. Articolo 144. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. Articolo 145. Attivita svolte in Paesi terzi. Articolo 146. Gas ed energia termica. Articolo 149. Servizi di trasporto. Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti. Articolo 151. Settore dei servizi postali. PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Articolo 153. Norme applicabili. Articolo 155. Tipi di procedure. Articolo 156. Procedura ristretta. Articolo 157. Procedura negoziata con pubblicazione di un bando. Articolo 158. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI Articolo 159. Disponibilita digitale dei documenti di gara. Articolo 160. Comunicazione delle specifiche tecniche. Articolo 161. Pubblicita e avviso periodico indicativo. Articolo 162. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. Articolo 163. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Articolo 164. Redazione e modalita di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. Articolo 165. Inviti ai candidati. PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. Articolo 168. Procedure di gara con sistemi di qualificazione. Articolo 169. Procedure di gara regolamentate. Articolo 170. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi. Articolo 171. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture. Articolo 172. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 173. Servizi sociali e altri servizi assimilati. LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 175. Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio. PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE Titolo I - L ambito di applicazione e i principi generali Articolo 176. Oggetto e ambito di applicazione. Articolo 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo. Articolo 178. Durata della concessione. Articolo 179. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. Articolo 180. Contratti misti di concessione. Articolo 181. Contratti esclusi. Titolo II - L aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali Articolo 184. Termini e comunicazioni. Articolo 185. Criteri di aggiudicazione. Articolo 186. Affidamenti dei concessionari. Articolo 187. Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea. TITOLO III - L esecuzione delle concessioni Articolo 189. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Articolo 190. Risoluzione e recesso. Articolo 192. Revisione del contratto di concessione. TITOLO IV - La finanza di progetto Articolo 193. Procedura di affidamento. Articolo 194. Societa di scopo. Articolo 195. Obbligazioni delle societa di scopo. PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA Articolo 196. Definizione e disciplina. PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA Articolo 197. Definizione e disciplina. PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Articolo 198. Altre disposizioni in materia di gara. Articolo 199. Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie. Articolo 200. Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. Articolo 201. Partenariato sociale. Articolo 202. Cessione di immobili in cambio di opere. PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI Articolo 203. Affidamento di servizi globali. Articolo 204. Contraente generale. Articolo 205. Procedure di aggiudicazione del contraente generale. Articolo 206. Controlli sull esecuzione e collaudo. Articolo 207. Sistema di qualificazione del contraente generale. Articolo 208. Servizi globali su beni immobili. Titolo I - I ricorsi giurisdizionali Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale Articolo 210. Accordo bonario per i lavori. Articolo 211. Accordo bonario per i servizi e le forniture. Articolo 214. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari. Articolo 215. Collegio consultivo tecnico. Articolo 216. Articolo 217. Determinazioni facoltative. Articolo 218. Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico. Articolo 219. Scioglimento del collegio consultivo tecnico. Articolo 220. Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell ANAC. Articolo 222. Autorita nazionale anticorruzione (ANAC). Articolo 223. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione. PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI Articolo 224. Disposizioni ulteriori. Articolo 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento. Articolo 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie) Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali. Articolo 226-bis. (Disposizioni di semplificazione normativa) Articolo 228. Clausola di invarianza finanziaria. Articolo 229. Entrata in vigore. ALLEGATO I.01 Contratti collettivi ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti ALLEGATO I.2 - Attivita del RUP ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo. ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ALLEGATO I.10 - Attivita tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l esclusione automatica delle offerte Allegato II.2-bis Modalita applicative delle clausole di revisione dei prezzi ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3) ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182 ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
ALLEGATO V.2 - Modalita di costituzione del Collegio consultivo tecnico ALLEGATO V.3 - Modalita di formazione della Cabina di regia
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici ; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici ; Visto, in particolare, l articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo puo avvalersi della facolta di cui all'articolo 14, numero 2 , del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto e stata deferita ad una commissione speciale e ne e stata stabilita la composizione; Visto lo schema di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici , redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 2022 - 7 dicembre 2022; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 gennaio 2023; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita , degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, e della cultura; EMANA il seguente decreto legislativo:
LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONEPARTE I - DEI PRINCIPITitolo I - I principi generaliArticolo 1. Principio del risultato.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita e il migliore rapporto possibile tra qualita e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita , trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici e funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza e funzionale alla massima semplicita e celerita nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato codice e ne assicura la piena verificabilita . 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita . Esso e perseguito nell interesse della comunita e per il raggiungimento degli obiettivi dell Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l esercizio del potere discrezionale e per l individuazione della regola del caso concreto, nonche per: a) valutare la responsabilita del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalita previste dalla contrattazione collettiva. Articolo 2. Principio della fiducia.1. L attribuzione e l esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell azione legittima, trasparente e corretta dell amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l iniziativa e l autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l acquisizione e l esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 3. Nell ambito delle attivita svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilita amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell attivita amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita competenti. 4. Per promuovere la fiducia nell azione legittima, trasparente e corretta dell amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonche per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacita professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all articolo 15, comma 7.
Articolo 3. Principio dell accesso al mercato.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalita indicate dal codice, l accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialita , di non discriminazione, di pubblicita e trasparenza, di proporzionalita . Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell affidamento.1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell affidamento. 2. Nell ambito del procedimento di gara, anche prima dell aggiudicazione, sussiste un affidamento dell operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformita del comportamento amministrativo al principio di buona fede. 3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l affidamento non si considera incolpevole se l illegittimita e agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l aggiudicazione, il danno da lesione dell affidamento e limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell operatore economico. 4. Ai fini dell azione di rivalsa della stazione appaltante o dell ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilita dell operatore economico che ha conseguito l aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. Articolo 6. Principi di solidarieta e di sussidiarieta orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.1. In attuazione dei principi di solidarieta sociale e di sussidiarieta orizzontale, la pubblica amministrazione puo apprestare, in relazione ad attivita a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l auto-produzione, l esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettivita , delle connesse esternalita e della congruita economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita , socialita , efficienza, economicita , qualita della prestazione, celerita del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicita , di celerita o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicita possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societa Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale e disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o piu stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all attivita di interesse comune, in un ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attivita di interesse comune, pur nella eventuale diversita del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche l accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita interessate dalla cooperazione. Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d opera intellettuale a titolo gratuito.1. Nel perseguire le proprie finalita istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 2. Le prestazioni d opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l applicazione del principio dell equo compenso secondo le modalita previste dall art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. Articolo 9. Principio di conservazione dell equilibrio contrattuale.1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d asta. 2. Nell ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell originario equilibrio del contratto oggetto dell affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. 3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell impossibilita parziale. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicita nel bando o nell avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. 5. In applicazione del principio di conservazione dell equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120. Articolo 10. Principi di tassativita delle cause di esclusione e di massima partecipazione.1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all esercizio dell attivita professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all oggetto del contratto, tenendo presente l interesse pubblico al piu ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purche sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l accesso al mercato e la possibilita di crescita delle micro, piccole e medie imprese. Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l attivita oggetto dell appalto o della concessione svolta dall impresa anche in maniera prevalente. 2. 2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita , le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. 3. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all affidamento o all aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest ultimo caso, la dichiarazione e anche verificata con le modalita di cui all articolo 110, in conformita all Allegato I.01. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. 6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita , previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Articolo 12. Rinvio esterno.1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attivita amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Titolo II - L ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell affidamento.Articolo 13. Ambito di applicazione.1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita di guadagno economico, anche indiretto. 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di societa e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni. 4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l Autorita nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. 5. L affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunita di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 6. Le definizioni del codice sono contenute nell allegato I.1. 7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi , all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L allegato I.12 individua le modalita di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione. Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; {dal 1 gennaio 2024: 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro } b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorita governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; {dal 1 gennaio 2024: 140.000 euro e sostituito da 143.000 euro } c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell allegato III alla direttiva 2014/24/UE; {dal 1 gennaio 2024: 215.000 euro e sostituito da 221.000 euro } d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; {dal 1 gennaio 2024: 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro } b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; {dal 1 gennaio 2024: 431.000 euro e sostituito da 443.000 euro } c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. Il calcolo dell importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e basato sull'importo totale pagabile, al netto dell imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell importo stimato dell'appalto. 5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unita operative distinte, il calcolo dell importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell importo totale stimato per tutte le singole unita operative. Se un'unita operativa distinta e responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo puo essere stimato con riferimento all importo attribuito dall'unita operativa distinta. 6. La scelta del metodo per il calcolo dell importo stimato di un appalto o concessione non puo essere fatta per evitare l applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 7. L importo stimato dell'appalto o concessione e quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto. 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche dell importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo essere aggiunto all importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e computato l importo complessivo stimato della totalita di tali lotti; b) quando l importo cumulato dei lotti e pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e computato l importo complessivo stimato della totalita di tali lotti; b) quando l importo cumulato dei lotti e pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 11. In deroga a quanto
previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto
per singoli lotti 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e posto come base per il calcolo dell importo stimato dell'appalto: a) l importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e superiore ai dodici mesi. 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l importo da assumere come base per il calcolo dell importo stimato dell'appalto e il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l importo complessivo, ivi compreso l importo stimato di quello residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo essere definita, l importo mensile moltiplicato per quarantotto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, l importo da porre come base per il calcolo dell importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l importo mensile moltiplicato per 48. 15. Il calcolo dell importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l importo delle operazioni di posa e di installazione. 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l importo da prendere in considerazione e l importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l importo da prendere in considerazione e l importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 18. I contratti che hanno per oggetto due o piu tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale e determinato in base all importo stimato piu elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell appalto. L operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. 19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23. 20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti e determinato in base al suo oggetto. 21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformita alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche l importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facolta di cui al comma 20. 23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu attivita , le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi e determinato in base all attivita cui e strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o piu appalti distinti non puo essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice. 25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di piu attivita si applicano le disposizioni relative alla principale attivita cui la prestazione e destinata. 26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui e oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto e aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita e disciplinata dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l altra dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; b) l'appalto e aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita e disciplinata dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all aggiudicazione delle concessioni; c) l'appalto e aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita e disciplinata dalle disposizioni relative all aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non e soggetta a tali disposizioni, ne a quelle relative all aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all aggiudicazione delle concessioni. 27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto e aggiudicato in conformita alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche l importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l articolo 137. 29. Per i contratti misti di concessione si applica l articolo 180. {Modifica soglie europee in vigore dal 1 gennaio 2024: REGOLAMENTO (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023 - SETTORI ORDINARI (Direttiva 2014/24/UE) - l articolo 4 e cosi modificato: - alla lettera a), 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro ; - alla lettera b), 140.000 euro e sostituito da 143.000 euro ; - alla lettera c), 215.000 euro e sostituito da 221.000 euro ; REGOLAMENTO (UE) 2023/2496 del 15 novembre 2023 - SETTORI SPECIALI (Direttiva 2014/25/UE) - L articolo 15 e cosi modificato: - alla lettera a), 431.000 euro e sostituito da 443.000 euro ; - alla lettera b), 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro . REGOLAMENTO (UE) 2023/2497 del 15 novembre 2023 - CONCESSIONI (Direttiva 2014/23/UE) - L articolo 8 e cosi modificato: - al paragrafo 1, 5.382.000 euro e sostituito da 5.538.000 euro .}
Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).1. Nel primo atto di avvio dell intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell ente concedente, preferibilmente in servizio presso l unita organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilita per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L ufficio di RUP e obbligatorio e non puo essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell atto di avvio dell intervento pubblico, l incarico e svolto dal responsabile dell unita organizzativa competente per l intervento. 3. Il nominativo del RUP e indicato nel bando o nell avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell invito a presentare un offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 4. Ferma restando l unicita del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilita sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 5. Il RUP assicura il
completamento dell intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto
degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attivita indicate
nell allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di
altri organi. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all 1 per cento dell importo posto a base di gara per l affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, e vietata l attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita e complessita dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
Articolo 16. Conflitto di interessi.1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne puo influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. {Comma modificato dall'art. 15-quater DL 132/2023 in vigore dal 30-11-2023} 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalita dell azione amministrativa, la percepita minaccia all imparzialita e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne da comunicazione alla stazione appaltante o all ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all esecuzione. 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati. Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento.1. Prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l atto di cui al comma 1 individua l oggetto, l importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti
iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati
nell allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio
inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di
buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 3-bis. L allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l invio degli inviti a offrire. 4. Ogni concorrente puo presentare una sola offerta, che e vincolante per il periodo indicato nel bando o nell invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 5. L organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L organo competente a disporre l aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all offerente, dispone l aggiudicazione, che e immediatamente efficace. 6. L aggiudicazione non equivale ad accettazione dell offerta. L offerta dell aggiudicatario e irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 7. Una volta disposta l aggiudicazione, il contratto e stipulato secondo quanto previsto dall articolo 18. 8. Fermo quanto previsto dall articolo 50, comma 6, l esecuzione del contratto puo essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L esecuzione e sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d urgenza di cui al comma 9. 9. L'esecuzione d'urgenza e effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell Unione europea. 10. La pendenza di un contenzioso non puo mai giustificare la sospensione della procedura o dell aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente. Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.1. Il contratto e stipulato, a pena di nullita , in forma scritta ai sensi dell allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto puo essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 2. Divenuta efficace l aggiudicazione ai sensi dell articolo 17, comma 5 e fatto salvo l esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. E fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell invito a offrire; c) nell ipotesi di differimento concordato con l aggiudicatario e motivato in base all interesse della stazione appaltante o dell ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. 3. Il contratto non puo
essere stipulato prima di a) di procedura in cui e stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo
inferiore alle soglie europee, 4. Se e proposto ricorso avverso l aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo essere stipulato dal momento della notificazione dell istanza cautelare alla stazione appaltante o all ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all udienza cautelare. L effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all immediato esame della domanda cautelare. 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell ente concedente, l aggiudicatario puo farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell aggiudicatario puo costituire motivo di revoca dell aggiudicazione. 7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 8. Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva dell esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. 9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 10. Con la tabella di cui
all allegato I.4 al codice e individuato il valore dell imposta di bollo che
l appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto
e in proporzione al valore dello stesso.
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTIArticolo 19. Principi e diritti digitali.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralita tecnologica, di trasparenza, nonche di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 2. In attuazione del principio dell unicita dell invio, ciascun dato e fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. 3. Le
attivita e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei
contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del
presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le
piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali 4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilita dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalita del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche gli operatori economici che partecipano alle attivita e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilita e la trasparenza delle attivita svolte, l accessibilita ai dati e alle informazioni, la conoscibilita dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformita delle medesime alle regole tecniche di cui all articolo 26. 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell articolo 30. 8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le comunicazioni e l interscambio di dati per le finalita di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicita del luogo di pubblicazione e dell invio delle informazioni. 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici. Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. 2. Le attivita inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all articolo 22. 3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all atto dell avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).1. L ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all articolo 25. 2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) la redazione o l acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l interoperabilita con il fascicolo virtuale dell operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalita digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. 3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.1. L ANAC e
titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi. 2. L ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonche con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell attivita relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell attivita relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non gia accreditati alla piattaforma di cui all articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell Agenzia per l Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilita . 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilita i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l ANAC. 5. Con
proprio provvedimento l ANAC individua le informazioni che le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui
all articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo 6. L ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonche alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 7. Nei casi
in cui si omettano informazioni o attivita necessarie a garantire
l interoperabilita dei dati, 8. L omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l omissione di attivita necessarie a garantire l interoperabilita delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Articolo 24. Fascicolo virtuale dell operatore economico.1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. 2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilita e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l operatore partecipa. 3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l accesso per interoperabilita alle proprie banche dati, ai sensi dell articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilita in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilita , previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell obbligo di cui al primo periodo e punita ai sensi dell articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilita al fascicolo virtuale dell operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalita per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse. 4. Per le finalita di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali e obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o piu attivita di cui all articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all articolo 23 nonche con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parita di accesso degli operatori, ne impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, ne modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita del malfunzionamento. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. 4. E fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme. Articolo 26. Regole tecniche.
1. Le modalita di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonche la conformita di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformita delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonche della sicurezza delle informazioni. 3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate. Articolo 27. Pubblicita legale degli atti.1. La pubblicita degli atti e garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 3. La documentazione di gara e resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa e costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 4. L ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalita di attuazione del presente articolo. 5. L ANAC svolge l attivita di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonche alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l oggetto del bando, l elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l aggiudicatario, l importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l importo delle somme liquidate. 4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalita di trasmissione per l attuazione del presente articolo. Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformita con quanto disposto dal codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell ecosistema nazionale di cui all articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell articolo 47 del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.1. Per migliorare l efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attivita ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. 2. Nell acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilita del codice sorgente, della relativa documentazione, nonche di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall automazione. 3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilita e comprensibilita , per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusivita della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonche a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalita , dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell orientamento sessuale. 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente , l elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attivita . Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.1. E istituita presso l ANAC l Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese. 2. L Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonche i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. 3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese. 4. I dati dell Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell ambito dell ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalita legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione.1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e un procedimento interamente elettronico ed e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Puo essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 72. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non puo essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria. 3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione e utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione e stato inviato; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. 5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all articolo 29. 6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita stimata degli acquisti previsti, nonche tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalita di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonche le modalita e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell'articolo 88. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purche durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al piu presto all'operatore economico interessato se e stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. 8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione e stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre-informazione e utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. 9. I criteri di cui al comma 8 possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e trasmessa tale richiesta. 11. Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e trasmessa tale richiesta. 12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validita utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validita e modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se e posto termine al sistema, l avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 111 e 163, comma 2. 13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validita del sistema dinamico di acquisizione. 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., puo provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. 15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Articolo 33. Aste elettroniche.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, puo essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 3. L'asta elettronica e aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto e aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto e aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo o costo/efficacia. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonche , per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purche tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalita e specifiche tecniche di collegamento. 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. 6. Nei settori ordinari, un'offerta e considerata ammissibile se e stata presentata da un offerente che non e stato escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 99 e la cui offerta e conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 7. Nei settori speciali, un'offerta e considerata ammissibile se e stata presentata da un offerente che non e stato escluso ai sensi dell articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta e conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 10. Un'offerta e ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o puo essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 99. 11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalita di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica puo svolgersi in piu fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. 12. L'invito e corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi , la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purche previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identita degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o piu delle seguenti modalita : a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono piu nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato e stato raggiunto. 15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati. Articolo 34. Cataloghi elettronici.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche alle modalita e alle specifiche tecniche per il catalogo. 4. Quando un accordo quadro e concluso con piu operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformita al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilita di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilita di contestare o confermare che l'offerta cosi costituita non contiene errori materiali. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall ente concedente. Tale catalogo e completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalita digitale l accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l esercizio del diritto di accesso e differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all aggiudicazione; d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all aggiudicazione; e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all aggiudicazione. 3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprieta industriale, nonche di contenuto altamente tecnologico; b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale. 5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), e consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. 5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonche per le altre finalita previste dal presente codice. Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.1. L offerta dell operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell aggiudicazione ai sensi dell articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonche le offerte dagli stessi presentate. 3. Nella comunicazione dell aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l ente concedente da anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell articolo 35, comma 4, lettera a). 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. 5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall offerente ai sensi dell articolo 35, comma 4, lettera a), l ostensione delle parti dell offerta di cui e stato richiesto l oscuramento non e consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. 6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l ente concedente puo inoltrare segnalazione all ANAC la quale puo irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall articolo 222, comma 9, ridotta alla meta nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento. 7. Il ricorso di cui al comma 4 e fissato d ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta di quelli di cui all articolo 55 del codice di cui all allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed e deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall udienza di discussione, e la cui motivazione puo consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. 8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione. 9. Il termine di impugnazione dell aggiudicazione e dell ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all articolo 90.
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONEArticolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualita e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell elenco triennale dopo l approvazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali e nell elenco annuale dopo l approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilita delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. 3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all articolo 50, comma 1, lettera b). 4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 6. Con l allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalita di raccordo con la pianificazione dell attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attivita .
Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni e effettuata in conformita alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se e stata gia accertata la conformita del progetto di fattibilita tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.
3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica nonche della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche puo agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non e tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Per le opere pubbliche di
interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, 5. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle
relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro
quindici giorni dalla sua ricezione con l indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. 6. Decorsi quindici giorni
dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia
stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al
Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, 7. Nel caso di opere
pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non e
richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, 8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita dell opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l esito dell eventuale dibattito pubblico, nonche , per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attivita di assistenza archeologica in corso d opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico emerga l esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall autorita competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico. 9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu di dieci giorni. Si considera acquisito l assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima. 10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita e indifferibilita delle opere nonche il vincolo preordinato all esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 11. Nella procedura di cui al
presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dall amministrazione procedente, dalla stazione appaltante o
dall ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell articolo 14-bis,
comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non
completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarieta alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le
misure mitigatrici che rendano compatibile l opera e possibile l assenso,
valutandone altresi i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita , efficacia e
sostenibilita finanziaria dell intervento risultante dal progetto
originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo
si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti
alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese gia acquisite, purche il RUP attesti l assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. 14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Articolo 39. Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell opera. La qualificazione e operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. 3. L elenco delle
infrastrutture di cui al presente articolo e inserito a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilita ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione. 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorita e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia incluse nelle intese e negli accordi stessi. 5. Per l approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili. 6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo. 7. Ai fini della verifica preventiva dell interesse archeologico di cui all articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita preventiva dell interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all articolo 38, comma 3. 8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo essere sostituita dall adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilita tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all articolo 38, comma 10. 9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e attuato da un Comitato di coordinamento presieduto da un Prefetto, istituito presso il Ministero dell interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresi , le modalita e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalita di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81. Articolo 40. Dibattito pubblico.1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell allegato I.6, la stazione appaltante o l ente concedente puo indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l opportunita in ragione della particolare rilevanza sociale dell intervento e del suo impatto sull ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerita .
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente di una relazione contenente il progetto dell opera e l analisi di fattibilita delle eventuali alternative progettuali. 4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall opera, nonche i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3. 5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerita , comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva e pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente. 6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall ente concedente ai fini dell elaborazione del successivo livello di progettazione. 7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021. 8. L allegato I.6 disciplina: a) i casi in cui il dibattito pubblico e obbligatorio; b) le modalita di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico; c) le modalita di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico; d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilita tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita ; b) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualita architettonica e tecnico-funzionale, nonche il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l efficientamento energetico e la minimizzazione dell impiego di risorse materiali non rinnovabili nell intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilita economica, territoriale, ambientale e sociale dell intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all articolo 43; h) l accessibilita e l adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; i) la compatibilita geologica e geomorfologica dell opera. 2.
L allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e
stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita e del documento di
indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
devono predisporre 3. L allegato I.7 stabilisce altresi le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell ente concedente. L allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilita tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all articolo 1, comma 3, dell Allegato I.9. 4. 5. La stazione appaltante o l ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 6. Il progetto di fattibilita tecnico-economica: a) individua, tra piu soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettivita in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all articolo 43; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita , tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell opera e delle sue parti. g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. 7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. 8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilita tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita e il prezzo di elenco; b) e corredato del piano di manutenzione dell opera per l intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo; d) di regola, e redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilita tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l attivita progettuale svolta in precedenza. 8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui e tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. E nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. 9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l avvio della progettazione esecutiva e condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall articolo 42, comma 1. 10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonche della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilita finanziarie della stazione appaltante o dell ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell intervento. 11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attivita di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, trasferite all Agenzia del demanio. 12. La progettazione di servizi e forniture e articolata in un unico livello ed e predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 13. Per i contratti relativi a
lavori, servizi e forniture, il 14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per l operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale. 15. Nell allegato I.13 sono stabilite
le modalita di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura,
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita relative
alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva di lavori,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei
lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita del responsabile del procedimento e del dirigente competente
alla programmazione dei lavori pubblici. 15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalita dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonche delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara puo essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo. 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalita dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. Articolo 42. Verifica della progettazione.1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d indirizzo e la sua conformita alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonche nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilita tecnico-economica e completata prima dell avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall aggiudicatario e effettuata prima dell'inizio dei lavori. 2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L attivita di verifica e incompatibile, per uno stesso progetto, con le attivita di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. 3. La verifica accerta la conformita del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonche di denuncia dei lavori all ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalita telematica interoperabile presso l Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La validazione del progetto posto a base di gara e l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 5. L allegato I.7 indica i contenuti e le modalita delle attivita di verifica, nonche i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformita con i principi di cui all articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalita d uso di tali metodi e strumenti. Tale facolta e subordinata all adozione delle misure stabilite nell allegato I.9. 3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita tra i progettisti, nonche di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell esecuzione del contratto. 4. Nell allegato I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformita di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilita dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici; d) le modalita di scambio e interoperabilita dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del
capitolato informativo per l
Articolo 44. Appalto integrato.1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l ente concedente, se qualificati, puo stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica approvato. Tale facolta non puo essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. 2. La stazione appaltante o l ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. 3. Quando il contratto e affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. 4. L'offerta e valutata con il criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo. L offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 5. L'esecuzione dei lavori puo iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame e condotto ai sensi dell articolo 42. 6. Nei casi in cui l operatore economico si avvalga di uno o piu soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista. Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.1. Gli oneri relativi alle
attivita tecniche indicate nell allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e
degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale 3. L 80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita svolte per conto di altre amministrazioni, non puo superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo e aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l edilizia e le infrastrutture; b) l implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita di spesa; c) l efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e in ogni caso utilizzata: a) per attivita di
formazione per l incremento delle competenze digitali b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli
enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare, anche su richiesta di quest ultima, le risorse finanziarie di cui al
comma 2 o parte di esse al personale Articolo 46. Concorsi di progettazione.1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilita tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase e elaborato un progetto di fattibilita tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprieta del progetto vincitore. Il bando del concorso puo prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, e calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell IVA dell appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Articolo 47. Consiglio superiore dei lavori pubblici.1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e presieduto dal Presidente ed e costituito dall Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall Osservatorio del collegio consultivo tecnico. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle citta metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell opera, come derivante dal quadro economico, e superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilita tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell opera, come derivante dal quadro economico, e superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure e superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non e obbligatorio il parere sui progetti di fattibilita tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell opera, come derivante dal quadro economico, e inferiore a 25 milioni di euro. 4. Le ulteriori competenze,
l organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di
funzionamento, nonche le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate
nell allegato I.11. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
LIBRO II - DELL APPALTOPARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEEArticolo 48. Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.1. L affidamento e l esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice. Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione e vietato l affidamento o l aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante puo ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. E comunque consentito derogare all applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Articolo 50. Procedure per l affidamento.1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 14 con le seguenti modalita : a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all articolo 14, salva la possibilita di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all articolo 14. 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalita previste nell allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell ambito delle procedure di cui al comma 1.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa oppure del prezzo piu basso ad eccezione delle ipotesi di cui all articolo 108, comma 2. 5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull Unione europea. 6. Dopo la verifica dei requisiti dell aggiudicatario la stazione appaltante puo procedere all esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell esecuzione. 7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante puo sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione e emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalita di cui all articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 9. Con le stesse modalita di cui al comma 8 e pubblicato l avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Articolo 51. Commissione giudicatrice.1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, alla commissione giudicatrice puo partecipare il RUP, anche in qualita di presidente. Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.1. Nelle procedure di affidamento di cui all articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalita predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all ANAC e alla sospensione dell operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall adozione del provvedimento. Articolo 53. Garanzie a corredo dell offerta e garanzie definitive.1. Nelle procedure di affidamento di cui all articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando e richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non puo superare l uno per cento dell importo previsto nell avviso o nell invito per il contratto oggetto di affidamento. 3. La garanzia provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita di cui all articolo 106. 4. In casi debitamente motivati e facolta della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e pari al 5 per cento dell importo contrattuale. 4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall articolo 117, comma 2.
Articolo 54. Esclusione automatica delle offerte anomale.1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo piu basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell allegato II.2.
Articolo 55. Termini dilatori.1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall aggiudicazione. 2. I termini dilatori previsti dall articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNIArticolo 56. Appalti esclusi nei settori ordinari.1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di rete di comunicazioni e servizio di comunicazione elettronica contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da: 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari; 2) un'organizzazione internazionale; d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili; e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita ; l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; m) concernenti i contratti di lavoro; n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; n-bis) concernenti gli acquisti: 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche delle correlate cabine di sparo; 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili; 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2); o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell opera prevista nell ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98. Articolo 57.
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Fascia di importo contratto (valori in euro) |
Imposta (valori in euro) |
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< 40.000 |
esente |
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≥ 40.000 < 150.000 |
40 |
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≥ 150.000 < 1000000 |
120 |
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≥ 1.000.000 < 5.000.000 |
250 |
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≥ 5.000.000 < 25.000.000 |
500 |
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≥ 25.000.000 |
1.000 |
(Articolo 37, comma 6)
Articolo 1.
Oggetto.
1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.
Articolo 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) BDAP , la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
b) CUP , il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
c) CUI , il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
d) RUP , il responsabile unico del progetto di cui all articolo 15 del codice;
e) pianificazione delle attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza , il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attivita di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
f) AUSA , l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Articolo 3.
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonche i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresi , ove disponibili, le pianificazioni delle attivita delle centrali di committenza.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonche in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresi , indicati i beni immobili nella disponibilita della stazione appaltante o dell ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall articolo 5, comma 3.
3. I
soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la
disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
annessi al presente allegato.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonche i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili e indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, e riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 e individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo e altresi indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale e riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita di precisa individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro e riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprieta o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi se trattasi di lavoro complesso.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualita del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualita del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
d) conformita dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
9. Un lavoro puo essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o piu lotti funzionali, purche con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonche i lavori per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario.
11. Nell'ambito dell'ordine di priorita di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorita massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonche quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.
12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorita ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente e , di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
14. Il
referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini
del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad
accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.
Articolo 4.
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
1. Per le finalita di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalita e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalita tenuto conto della complessita , dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi , attivita di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della
valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione
delle opere pubbliche incompiute sussista la capacita attrattiva di
finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono
il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo
174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul
sito istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni
di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile
completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle
opere incompiute di cui al comma 1 nonche alla gestione delle stesse A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le
manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di
possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso,
delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche alla gestione delle stesse.
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori e prevista nella prima annualita .
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilita dell'opera:
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarita dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
Articolo 5.
Modalita di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicita .
1. Il programma di cui all'articolo 3 e redatto ogni anno, scorrendo l'annualita pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e rinunciato all'attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonche dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.
5. Successivamente
alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne e data
comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono
trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al
primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque,
in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della
stazione appaltante e dell ente concedente. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare
ulteriori forme di pubblicita purche queste siano predisposte in modo da
assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualita di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le
stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del
programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno
comunicazione sul sito istituzionale del committente questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu lavori gia previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o piu lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu lavori per la sopravvenuta disponibilita di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualita successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le
modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale
della stazione appaltante e dell ente concedente.
10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalita di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo essere altresi realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, puo chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.
Articolo 6.
Contenuti,
ordine di priorita del programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi.
1. Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia,
adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice,
il programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi nonche i relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma
triennale degli acquisti di forniture beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali,
consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonche in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la
programmazione triennale degli acquisti di forniture beni e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualita e fonte di finanziamento;
b) H: elenco degli acquisti
del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione. Nella scheda sono indicati i forniture beni e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5,
riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall articolo 7, comma 3.
3. I
soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la
disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
annessi al presente allegato.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.
4. Ogni acquisto di beni forniture e servizi riportato nel programma
di cui al comma 1 e individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il
quale e previsto, e riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei
programmi triennali nei quali l'acquisto e riproposto, salvo modifiche
sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita di precisa
individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al
comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture beni e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero,
per gli acquisti di forniture beni e servizi
ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle
acquisizioni medesime.
6. Il programma triennale
contiene altresi i servizi di cui all articolo 41, comma 10, del codice nonche
le ulteriori acquisizioni di forniture beni e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella
programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi
relativi a tali acquisizioni, qualora gia ricompresi nell'importo complessivo
o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non
sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del
programma di cui alla scheda G.
7. Le acquisizioni di forniture beni e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e
sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al
quale sono connessi.
8. Nei programmi triennali
degli acquisti di forniture beni e servizi,
per ogni singolo acquisto, e riportata l'annualita nella quale si intende
dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una
centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il
raccordo con la pianificazione dell'attivita degli stessi.
9. Per l'inserimento nel
programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche
con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti
funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da
realizzare e alla relativa quantificazione economica.
10. Il programma triennale
degli acquisti di forniture beni e servizi
riporta l'ordine di priorita . Nell'ambito della definizione degli ordini di
priorita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come
prioritari i servizi e le forniture beni necessari in conseguenza di calamita naturali, per garantire gli
interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture beni o servizi, nonche le forniture beni e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture beni e i servizi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorita , fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
12.
L elenco delle acquisizioni di forniture beni e servizi di importo stimato superiore a 1
milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di
inserire nel programma triennale, e comunicato dalle medesime amministrazioni,
entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalita indicate
all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.
13. Le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale
degli acquisti di forniture beni e servizi.
Il soggetto di cui al presente comma puo coincidere con quello di cui
all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma
14.
13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.
Articolo 7.
Modalita di
redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli
acquisti di forniture beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicita .
1. Il programma di cui all'articolo 6 e redatto ogni anno, scorrendo l'annualita pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non e riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda I, di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture beni e servizi presenti nella prima annualita del precedente
programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi
da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e rinunciato
all'acquisizione.
3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, e approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed e trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi in cui le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del
programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi, per assenza di acquisti di forniture beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
5. La
comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6,
comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori
nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.
6. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono
all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni
appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta
giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento
equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di
enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione
dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della
conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti,
possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un
acquisto di forniture beni e servizi
previsto in un programma triennale approvato.
8. I programmi triennali
degli acquisti di forniture beni e servizi
sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice,
qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o
piu acquisti gia previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture beni e servizi;
b) l'aggiunta di uno o piu acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu acquisti per la sopravvenuta disponibilita di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualita dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti gia contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualita del programma possono essere altresi realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
10. Le
modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale
della stazione appaltante e dell ente concedente e ne e data comunicazione
alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalita di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Articolo 8.
Modalita di raccordo con la pianificazione dell'attivita dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
1. Negli elenchi annuali
degli acquisti di forniture beni e servizi e
negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
indicano per ciascun acquisto per
ciascun lavoro o acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero
l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto
aggregatore o ad altra stazione appaltante, qualificata
ai sensi del comma 6 dell articolo 63, o individuata mediante altra forma di
delega per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine
essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6, comma 1 dall'articolo 3, comma 1, e dall articolo 6,
comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne
verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei
casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di
quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un
soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle
registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici dell'Autorita nazionale anticorruzione.
2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita nazionale anticorruzione, nonche , qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.
Articolo 9.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente allegato si
applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori
pubblici e degli acquisti di forniture beni e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, e abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell articolo 229, comma 2, del codice.
Articolo 10.
Clausola di invarianza finanziaria.
1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
|
TIPOLOGIA RISORSE |
Arco temporale di validita del programma |
|||
|
Disponibilita finanziaria |
Importo Totale |
|||
|
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
||
|
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
risorse derivanti da trasferimento di immobili |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
altra tipologia |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
totale |
importo |
importo |
importo |
importo |
Il referente del programma
( )
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
|
Elenco delle opere incompiute |
|||||||||||||||||
|
CUP (1) |
Descrizione opera |
Determinazioni dell'amministrazione |
Ambito di interesse dell'opera |
Anno ultimo quadro economico approvato |
Importo complessivo dell'intervento (2) |
Importo complessivo lavori (2) |
Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori |
Importo ultimo SAL |
Percentuale avanzamento lavori (3) |
Causa per la quale l'opera e incompiuta |
L'opera e attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettivita ? |
Stato di realizzazione ex comma 2 art. l DM 42/2013 |
Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera |
Destinazione d'uso |
Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice |
Vendita ovvero demolizione (4) |
Parte di infrastruttura di rete |
|
codice |
testo |
Tabella B.l |
Tabella B.2 |
aaaa |
valore |
valore |
valore |
valore |
percentuale |
Tabella B.3 |
si /no |
Tabella B.4 |
si /no |
Tabella B.5 |
si /no |
si /no |
si /no |
|
|
|
|
|
|
somma |
somma |
somma |
somma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il referente del programma
( .)
Note
- Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: e obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- ln caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
- e stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilita dell'opera
- si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gia reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
- nazionale
- regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2. lettera c). DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
|
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale) |
|
|
Descrizione dell'opera |
|
|
Dimensionamento dell'intervento (unita di misura) |
unita di misura |
|
Dimensionamento dell'intervento (valore) |
valore (mq, mc ) |
|
L opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato |
si /no |
|
L opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell ultimo progetto approvato |
si /no |
|
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) |
|
|
Sponsorizzazione |
si /no |
|
Finanza di progetto |
si /no |
|
Costo progetto |
importo |
|
Finanziamento assegnato |
importo |
|
Tipologia copertura finanziaria |
|
|
Dell Unione europea |
si /no |
|
Statale |
si /no |
|
Regionale |
si /no |
|
Provinciale |
si /no |
|
Comunale |
si /no |
|
Altra pubblica |
si /no |
|
Privata |
si /no |
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
|
Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice |
|||||||||||||||
|
Codice univoco immobile (1) |
Riferimento CUI intervento (2) |
Riferimento CUP opera incompiuta (3) |
Descrizione immobile |
Codice ISTAT |
Localizzazione CODICE NUTS |
Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice |
Immobili disponibili |
Gia incluso in programma di dismissione di cui all art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 |
Tipo disponibilita se immobile derivante da opera incompiuta di cui si e dichiarata l'insussistenza dell'interesse |
Valore Stimato |
|||||
|
Reg |
Prov |
Com |
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
Totale |
|||||||||
|
codice |
codice |
codice |
testo |
cod |
cod |
cod |
codice |
Tabella C.I |
Tabella C.2 |
Tabella C.3 |
Tabella C.4 |
valore |
valore |
valore |
somma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
somma |
somma |
somma |
somma |
Il referente del programma
( .)
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l'immobile e stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile e associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si , cessione
3. si , in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si come valorizzazione
3. si , come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarita dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarita dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
SCHEDA PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
|
Numero intervento CUI (1) |
Cod. Int. Amm.ne (2) |
Codice CUP (3) |
Annualita nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento |
Responsabile unico del progetto (4) |
Lotto funzionale (5) |
Lavoro complesso (6) |
Codice ISTAT |
Localizzazione -codice NUTS |
Tipologia |
Settore e sottosettore intervento |
Descrizione dell'intervento |
Livello di priorita (7) |
STIMA DEI COSTI DELL INTERVENTO (8) |
Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
||||||||||
|
Reg |
Prov |
Com |
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
Costi su annualita successive |
Importo complessivo (9) |
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all intervento (10) |
Scadenza temporale ultima per l utilizzo dell eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo |
Apporto di capitale privato (11) |
||||||||||||||
|
Importo |
Tipologia |
|||||||||||||||||||||||
|
numero intervento CUI |
|
codice |
data (anno) |
|
si /no |
si /no |
cod |
cod |
cod |
codice |
Tabella D.l |
Tabella D.2 |
testo |
Tabella D.3 |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
data |
valore |
Tabella D.4 |
Tabella D.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
somma |
somma |
somma |
somma |
somma |
somma |
|
somma |
|
|
Il referente del programma
( )
Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l intervento e stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualita del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorita di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualita
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l intervento e stato aggiunto o e stato modificato a seguito di modifica in corso d anno ai sensi dell articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorita massima
2. priorita media
3. priorita minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. societa partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11
|
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) |
||||
|
Responsabile unico del progetto |
|
|||
|
Codice fiscale del responsabile del procedimento |
formato cf |
|||
|
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell intervento |
||||
|
Tipologia di risorse |
primo anno |
secondo anno |
terzo anno |
annualita successive |
|
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Finanziamenti ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Altra tipologia |
importo |
importo |
importo |
importo |
SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
|
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI |
CUP |
DESCRIZIONE INTERVENTO |
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO |
IMPORTO ANNUALITA |
IMPORTO INTERVENTO |
FINALITA |
LIVELLO DI PRIORITA |
CONFORMITA URBANISTICA |
VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI |
LIVELLO Dl PROGETTAZIONE |
CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO |
INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*) |
|
|
codice AUSA |
denominazione |
||||||||||||
|
Codice |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Ereditato da scheda D |
Tabella E.I |
Ereditato da scheda D |
si /no |
si /no |
Tabella E.2 |
codice |
testo |
Ereditato da scheda D |
Il referente del programma
( )
Note:
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualita ambientale
COP - Completamento opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualita urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM -
Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non piu utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilita tecnico-economica: "documento di fattibilita delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilita tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo
SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
|
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI |
CUP |
DESCRIZIONE INTERVENTO |
IMPORTO INTERVENTO |
LIVELLO DI PRIORITA |
MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E RIPROPOSTO (1) |
|
Codice |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da scheda D |
Testo |
Il referente del programma
( )
Note:
(1) Breve descrizione dei motivi
SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
|
TIPOLOGIA RISORSE |
Arco temporale di validita del programma |
|||
|
Disponibilita finanziaria |
Importo Totale |
|||
|
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
||
|
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse derivanti da trasferimento di immobili |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Altro |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Totale |
importo |
importo |
importo |
importo |
Il referente del programma
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
|
Numero intervento CUI (1) |
Codice fiscale Amministrazione |
Prima annualita del primo programma nel quale l'intervento e stato inserito |
Annualita nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento |
Codice CUP (2) |
Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi |
CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto e ricompreso (3) |
Lotto funzionale (4) |
Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i) |
Settore |
CPV (5) |
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO |
Livello di priorita (6) |
Responsabile unico del progetto (7) |
Durata del contratto |
L'acquisto e relativo a nuovo affidamento di contratto in essere |
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |
CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO (10) |
Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) |
|||||||
|
Primo anno |
Secondo anno |
Terzo anno |
Costi su annualita successive |
Totale (8) |
Apporto di capitale privato (9) |
codice AUSA |
denominazione |
||||||||||||||||||
|
importo |
tipologia |
||||||||||||||||||||||||
|
codice |
|
data (anno) |
data (anno) |
codice |
si /no |
codice |
si /no |
testo |
forniture / servizi |
Tabella CPV |
testo |
Tabella H.1 |
testo |
Numero (mesi) |
si /no |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
valore |
testo |
codice |
testo |
Tabella H.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
Somma (12) |
|
|
|
|
Il referente del programma
( )
Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale l intervento e stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualita del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se nella colonna Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi si e risposto SI e se nella colonna Codice CUP non e stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all articolo 3, comma 1, lettera s), dell allegato I.1
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48
(6) Indica il livello di priorita di cui all articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Importo complessivo ai sensi dell articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualita
(9) Riportare l importo del capitale privato come quota parte dell importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualita (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l acquisto e stato aggiunto o e stato modificato a seguito di modifica in corso d anno ai sensi dell articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma e calcolata al netto dell importo degli acquisti ricompresi nell importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella H.1
1. priorita massima
2. priorita media
3. priorita minima
Tabella H.2
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9
|
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) |
||||
|
Responsabile unico del progetto |
codice fiscale |
|
||
|
|
||||
|
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell intervento |
||||
|
Tipologia di risorse |
primo anno |
secondo anno |
terzo anno |
annualita successive |
|
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Stanziamenti di bilancio |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Finanziamenti ai sensi dell articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice |
importo |
importo |
importo |
importo |
|
Altra tipologia |
importo |
importo |
importo |
importo |
SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
|
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI |
CUP |
DESCRIZIONE ACQUISTO |
IMPORTO INTERVENTO |
Livello di priorita |
Motivo per il quale l'intervento non e riproposto (1) |
|
Codice |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da precedente programma |
Ereditato da scheda H |
Testo |
Il referente del programma
( )
Note
(1) breve descrizione dei motivi
(Articolo 40)
Articolo 1.
Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.
1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente indi ce il dibattito pubblico su richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una citta metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
c) di uno o piu consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;
d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui e previsto l'intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non piu di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
Articolo 2.
Esclusioni
1. Il dibattito pubblico e escluso:
a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere gia sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.
Articolo 3.
Indizione del dibattito pubblico.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita ovvero del documento di fattibilita delle eventuali alternative progettuali.
2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell opera di cui all articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.
Articolo 4.
Responsabile del dibattito pubblico
1. Il responsabile dell unita organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivita di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico e individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico e designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico puo essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.
2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una citta metropolitana ove la stessa opera e localizzata.
3. Il responsabile del dibattito pubblico:
a) progetta le modalita di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalita di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalita ;
b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalita di comunicazione e informazione al pubblico, curando l organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.
Articolo 5.
Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell ente concedente.
1. La stazione appaltante o l ente concedente provvede a:
a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e motivata l'opportunita dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione di cui alla lettera a);
c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione;
d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilita ;
e) partecipare in modo attivo alle attivita previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volonta o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.
Articolo 6.
Svolgimento del dibattito pubblico.
1. Dalla pubblicazione di cui all articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all articolo 40, comma 5, del codice.
2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico puo prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessita .
3. Gli enti legittimati ai sensi dell articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalita stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformita alle previsioni dell articolo 4, comma 3, lettera a).
Articolo 7.
Conclusione del dibattito pubblico.
1. Nel termine di cui all articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente, nonche sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:
a) la descrizione delle attivita svolte nel corso del dibattito pubblico;
b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.
2. La stazione appaltante o l ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall intervento, nonche al Dipartimento di cui all articolo 5, comma 1, lettera c).
Tabella 1
|
TIPOLOGIE DI OPERE |
SOGLIE DIMENSIONALI |
|
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o piu corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o piu corsie. |
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
|
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. |
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
|
Aeroporti. |
Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti |
|
Porti marittimi commerciali, nonche vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. |
Opere che comportano una superficie interessata dall intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
|
Interventi per la difesa del mare e delle coste. |
Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
|
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. |
Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
|
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell intermodalita di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita di grande comunicazione. |
Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
|
Elettrodotti aerei. |
Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km. |
|
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole. |
Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi. |
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Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d acqua tra regioni diverse e cio travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183. |
Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s. |
|
Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico. |
Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti |
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Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. |
Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
(Articoli da 41 a 44)
QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
Articolo 1.
Quadro esigenziale.
1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell intervento stesso, riporta:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivita o della specifica utenza alla quale l intervento e destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell intervento stesso;
2. Il quadro esigenziale e il
documento di fattibilita delle alternative progettuali, di cui all articolo 2,
possono essere redatti anche con l ausilio di sistemi informativi geografici
(Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato
di fatto delle aree interessate e delle attivita insediabili.
2. . Il documento di fattibilita delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, puo essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilita delle alternative progettuali puo essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.
A questo fine, il quadro esigenziale puo essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
3. La redazione del quadro esigenziale e di esclusiva competenza del committente.
Documento di fattibilita delle alternative progettuali.
1. Il documento di fattibilita
delle alternative progettuali, di seguito DOCFAP , e redatto nel rispetto dei
contenuti del quadro esigenziale ed e prodromico alla redazione del Documento
di indirizzo alla progettazione di cui all articolo 3. Il DOCFAP, analogamente
al quadro esigenziale, puo essere supportato dalla configurazione di modelli
informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano puo essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su
scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato
dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che
permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative
progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l ipotesi di non realizzazione dell intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita e al trasporto); per le opere puntuali, l alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, puo analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l ipotesi di non realizzazione dell intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonche , per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine e prevista la possibilita di effettuare indagini preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalita di cui all articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP e sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, cosi articolata:
a) analisi dello stato di fatto
dell area d intervento o dell opera, nel caso di interventi su opere esistenti,
integrabili da modelli informativi bi- e tri-dimensionali di
carattere urbano e GIS su scala urbana o
territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei
cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale
dell area d intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico
comunale, verifica della compatibilita dell intervento con gli strumenti
urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico,
ove esistenti, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
c) individuazione, tramite
elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla
dimensione dell intervento, delle possibili alternative progettuali come definite
al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali,
tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla
manutenibilita . Tali alternative possono essere illustrate
anche mediante modelli informativi sviluppate
anche tramite l adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all articolo 43;
d) schemi grafici che descrivano e consentano l individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
e) indicazione dei tempi previsti per l attuazione delle alternative progettuali esaminate;
f) stima sommaria dei costi, mediante l adozione di prezzi parametrici;
g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell intervento.
5. In relazione a quanto stabilito all articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP e sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all articolo 14 del codice, e facolta del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sara redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita e per l ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP e corredato anche di un analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.
Articolo 3.
Documento di indirizzo alla progettazione.
1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito DIP , da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP e redatto e approvato prima dell affidamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest ultimo caso, il DIP dovra essere parte della documentazione di gara per l affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del capitolato del servizio di progettazione . In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP e allegato alla lettera d incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
a) lo
stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente
documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c) i requisiti tecnici che l intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d) i
livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell intervento. Tali
livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione
informativa delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, possono tenere
in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme
tecniche;
d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione e sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell intervento;
g) i limiti economici da rispettare e l eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell opera;
h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell intervento;
i) l indicazione della procedura di scelta del contraente;
l) l indicazione del criterio di aggiudicazione;
m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell intervento, e in particolare se il contratto sara stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
n) le specifiche tecniche
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del
Ministero dell ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente
applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla
modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono
essere introdotte all interno dei modelli informativi dall adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale,
quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa
digitale;
o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
q) le specifiche tecniche per l utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita , robustezza e resilienza delle opere;
2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti;
r) l indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell intervento;
s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all articolo 66, comma 1, del codice, l importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
t) la possibilita di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d asta anche per motivate varianti in corso d opera;
u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell elaborato progettuale della sicurezza contenente l analisi del contesto ambientale con l individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell attivita dell impresa, nonche la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.
2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche CI ), in riferimento a quanto previsto dall articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.
3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, puo contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.
4. Ai fini
della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la
stazione appaltante o l ente concedente puo fare utile riferimento alla norma
UNI/TR 11337-2: 2021.
5. Nel caso di concorso di
progettazione o di concorso di idee, di cui all articolo 46 del codice, il DIP e
integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura
della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto
del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione
dell intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative
dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere
integrati dalla configurazione dalla
disponibilita di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di
carattere urbano e GIS su scala urbana o
territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei
cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
6. A seguito della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all articolo 4, il DIP e aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento puo costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, puo fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica con l adozione del criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa.
Articolo 4.
Livelli della progettazione di lavori pubblici.
1. Ai sensi dell articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilita tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo.
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell ambito di un processo unitario senza soluzione di continuita , al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all articolo 3.
Articolo 4-bis Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture e articolata in un unico livello ed e predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.
Articolo 5.
Quadro economico dell opera o del lavoro.
1. Il quadro economico dell opera o del lavoro e predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell opera o dell intervento stesso, nonche alle specifiche modalita di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell opera o dell intervento, e cosi articolato:
a) lavori
a corpo, a misura;
a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta;
c) importo relativo all aliquota per l attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione dell impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell opera; costi per il monitoraggio ambientale;
e) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso l eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all assistenza giornaliera e contabilita , all incentivo di cui all articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell amministrazione, ai sensi dell articolo 2, comma 4, del codice nonche per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell articolo 42 del codice;
10) spese di cui all articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita ;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d appalto, di cui all articolo 116 comma 11, del codice, nonche per l eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva dell interesse archeologico, di cui all articolo 41, comma 4, del codice;
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA
Articolo 6.
Progetto di fattibilita tecnico-economica.
2. Il PFTE
e elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto
nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze
(anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si
puo avvalere, nei casi previsti dall articolo 43 del codice, di modelli
informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in
termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).
2. Il PFTE e elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE e supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell assetto geometrico-spaziale dell opera (localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all Allegato I.8;
e) delle misure di mitigazione e compensazione dell impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunita locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi , l officiosita idraulica dei corsi d acqua (naturali e artificiali) interferiti dall opera, l idrogeologia del sottosuolo e la stabilita geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilita ecologica della proposta progettuale, privilegiando l utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunita nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all adozione di principi di progettazione bioclimatica e di sistemi passivi che consentano di migliorare il bilancio energetico dell edificio, nell ottica di una sostenibilita complessiva dell intervento stesso;
d) all utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di fine vita ;
f) alla ispezionabilita e manutenibilita dell opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice;
g) all adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.
7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell intervento e , in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all Allegato I.8;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA ;
e) relazione di sostenibilita dell opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell immediato intorno dell opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di
coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche in
applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento puo essere supportato
da modelli informativi;
p)
capitolato informativo nei casi previsti dall articolo 43 del codice. Il
capitolato informativo conterra al proprio interno le specifiche relative alla
equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei
livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
p) in caso di appalto integrato ai sensi dell articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall articolo 43 del codice;
q) piano preliminare di
manutenzione dell opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo
essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
8.
Qualora, ai sensi dell articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la
redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica fosse supportata
dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l ambiente di
condivisione dei dati, sono definiti, all interno del capitolato informativo,
in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e
l equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli
corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si
potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente
allegato.
8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.
Articolo 6-bis (Progetto di fattibilita per la finanza di progetto)
1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilita delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera e inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione e altresi corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita dell'opera;
d) grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita e composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.
Articolo 7.
Relazione generale.
1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:
a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonche degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilita tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull impatto occupazionale dell intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);
2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:
a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilita dell intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonche agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilita dell intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, strutturali, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualita dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell intervento stesso, nonche in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilita dell intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze dell intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilita delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l intervento, alle relative modalita di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) indicazioni per l efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilita logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
h) indicazioni su accessibilita , utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonche le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.
Articolo 8.
Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica del progetto di fattibilita tecnica ed economica e corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).
2. La relazione tecnica riporta:
a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell importanza dell opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilita dell intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui e inserita l opera;
c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell importanza dell opera;
f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Cio al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell opera.
3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell opera o dell intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, e riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:
a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
b) mobilita e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell intervento;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
d) vincoli che insistono sull area d intervento e sull intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
e) aspetti paesaggistici;
f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonche il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell intervento;
h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilita e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
l) aspetti architettonici e funzionali dell intervento;
m) aspetti strutturali;
n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessita di sicurezza, continuita di servizio, sostenibilita ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;
o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;
r) espropri, ove necessari.
4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:
a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalita e di conservazione dell opera oggetto dell intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi gia precedentemente eseguiti;
b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell opera che si sviluppano nel sottosuolo;
c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell opera su cui viene effettuato l intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d intervento, nonche per la stima sommaria del costo dell intervento;
e) descrizione dell intervento da eseguire, che riporti:
1) la tipologia dell intervento;
2) la finalita dell intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) la funzionalita della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l esercizio durante la realizzazione dell intervento;
7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.
Articolo 9.
Relazione di verifica preventiva dell interesse archeologico.
1. La relazione illustra gli
esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell interesse
archeologico di cui all articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base
dell allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. La relazione illustra le attivita svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilita alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 10.
Studio di impatto ambientale.
1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell opera.
2. L articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d impatto ambientale. L allegato IV alla direttiva, citato all articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:
a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, cosi come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);
b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorita siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);
c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversita , alle risorse naturali, a incidenti e calamita (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);
d) effetti sull ambiente - Sezione che affronta il tema degli effetti significativi sull ambiente e dell importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);
e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);
f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresi essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);
g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);
h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).
3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si puo inoltre fare utile riferimento anche al documento Valutazione d Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) , approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.
4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:
a) l installazione del cantiere e alla viabilita di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l ambiente e a contenere l interferenza con il traffico locale;
b) l indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) l indicazione delle modalita di gestione delle terre e rocce da scavo;
e) l individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
f) le modalita di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
g) le modalita di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell opera;
h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonche delle opere di sistemazione esterna.
Articolo 11.
Relazione di sostenibilita dell opera.
1. La relazione di sostenibilita dell opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:
a) la descrizione degli obiettivi primari dell opera in termini di risultati per le comunita e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttivita , che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l individuazione dei principali portatori di interessi e l indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o piu dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell opera:
1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) adattamento ai cambiamenti climatici;
3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4) transizione verso un economia circolare;
5) prevenzione e riduzione dell inquinamento;
6) protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi;
c) una stima della Carbon Footprint dell opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
e) l analisi del consumo complessivo di energia con l indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
f) la definizione delle misure per ridurre le quantita degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all opera) e delle opzioni di modalita di trasporto piu sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
g) una stima degli impatti socio-economici dell opera, con specifico riferimento alla promozione dell inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonche al miglioramento della qualita della vita dei cittadini;
h) l individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all intera filiera societaria dell appalto (subappalto); l indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell opera;
i) l utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).
Articolo 12.
Elaborati grafici.
1. Gli elaborati grafici del
progetto di fattibilita , redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto
della necessita di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e
di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa
motivata determinazione dell amministrazione, sono costituiti come indicato ai
commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui
all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere
univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e
aggregati.
1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui cio sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.
2. La stazione appaltante o l ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell intervento, la predisposizione di uno o piu elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilita per singolo intervento.
3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:
a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell opera in progettazione:
1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell intervento, estese a un ambito territoriale significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) carta del reticolo idrografico;
5) carta della potenzialita archeologica;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell intervento;
7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;
8) planimetria delle interferenze;
9) planimetrie catastali;
10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell intervento;
d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:
a) corografia generale di inquadramento dell opera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilita e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;
d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;
g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:
1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell intervento, estese a un ambito significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell intervento;
7) carta della potenzialita archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
11) corografia in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell intervento;
12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere e rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonche le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d arte principali;
i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l indicazione di tutte le opere d arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non e inferiore a 1:2000/200;
m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell opera;
o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l intervento richiede;
p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.
5.Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresi le indicazioni relative alla suddivisione dell intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici e predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.
7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilita tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell ente concedente.
Articolo 13.
Relazione specialistica sulla modellazione informativa.
1. Nel caso di utilizzo della
modellazione informativa digitale puo essere incluso il capitolato informativo
(CI) cosi come previsto dall articolo 43 del codice, in materia di metodi e di
strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e
approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi
digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e
gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le
successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in
un ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.
2. Il CI potra disciplinare,
inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai
concorrenti in fase di procedura di affidamento.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita , fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche delle informazioni relative alla sostenibilita sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
3. Nel CI dovranno essere
definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di
fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella
di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.
4. Il CI introduce la
strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e
metadati di riferimento), cosi come previsto dall articolo 43 del codice (tale
ambiente, contrattualmente rilevante, puo essere funzionale alle attivita di
monitoraggio e di controllo, nonche di rendicontazione, previste dalla
governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema
informativo previsto).
Articolo 13-bis (Modelli informativi)
1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identita ;
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita ;
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.
Articolo 13-ter (Capitolato informativo del PFTE)
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresi , la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.
Articolo 14.
Disciplinare descrittivo e prestazionale.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessita funzionali poste a base dell intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell intervento con i relativi importi, ove applicabile;
2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita , secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d appalto con i contenuti di cui all articolo 32 del presente allegato.
Articolo 15.
Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.
1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
a) identificazione e descrizione dell opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui e prevista l area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
b) relazione sintetica concernente l individuazione, l analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all area e all organizzazione dello specifico cantiere, nonche alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita di scavo, nonche dall esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all area di cantiere, all organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita del calcolo sommario di cui all articolo 16 del presente allegato.
1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1- ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 16.
Calcolo sommario dei lavori.
1. Il calcolo sommario dei lavori e effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto e effettuato applicando alle quantita delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2- ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.
Articolo 17.
Quadro economico dell intervento.
1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all articolo 5, comprende, oltre all importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l aliquota del 10 per cento dell importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Articolo 18.
Cronoprogramma.
1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attivita , il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.
2. E
facolta della stazione appaltante richiedere, all'interno dell eventuale
capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. 4D e 5D ,
che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla
contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato
II.14 al codice.
2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14;
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.
Articolo 19.
Piano preliminare di manutenzione dell opera e delle sue parti.
1. Il piano preliminare di manutenzione dell opera e delle sue parti e il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l attivita di manutenzione dell opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita , le caratteristiche di qualita , l efficienza e il valore economico.
2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento, ed e costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.
5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l insieme delle informazioni atte a permettere all Amministrazione usuaria di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonche tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.
7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
10. E facolta della stazione
appaltante richiedere, all'interno dell eventuale capitolato informativo, la
modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano
preliminare di manutenzione.
10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilita tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 20.
Avvio delle procedure espropriative.
1. Nel caso in cui si debba procedere ad attivita espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all articolo 27.
Articolo 21.
Appalto su progetto di fattibilita tecnica ed economica.
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovra contenere i seguenti elaborati:
a) piano di sicurezza e di coordinamento;
b) piano di manutenzione dell opera e delle sue parti;
c) schema di contratto;
d) capitolato speciale d appalto;
e) piano particellare di esproprio ove necessario;
f) capitolato informativo, se previsto.
SEZIONE III
PROGETTO ESECUTIVO
Articolo 22.
Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita , dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi , corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell opera stessa.
2.
Qualora, ai sensi dell articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la
redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l ambiente di
condivisione dei dati, e necessario, all interno del capitolato informativo,
in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e
l equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli
corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si
potessero trarre i documenti elencati al comma 4.
3. Il progetto esecutivo e redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonche i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell intervento, e composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonche , ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, recante i contenuti di cui all allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall articolo 43 del codice.
5. Nel
caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all articolo 43 del codice, in coerenza con
i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti
nel progetto di fattibilita tecnico-economica all interno dell ambiente di
condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono
essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di
fabbisogno informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico,
richiesti per il progetto esecutivo e definita nei requisiti informativi
determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP.
La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle
finalita attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di
controllo di conformita , deve essere utilizzata per la verifica del progetto
esecutivo ai fini della validazione e puo essere utilizzata nella gestione dei
percorsi autorizzativi inerenti. L accesso dei diversi soggetti interessati
all ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto
esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi e disciplinato
contrattualmente, in riferimento alla struttura dell ambiente stesso, cosi
come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.
6. Per le opere soggette a valutazione d impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.
7. Nell ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, il progetto esecutivo non puo prevedere significative modifiche alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell importo contrattuale.
Articolo 23.
Relazione generale.
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonche per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.
2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
4. Nel caso in cui il progetto preveda l impiego di materiali da trattare con l uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilita di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all articolo 10, comma 4, lettera d).
5. Nel
caso si ricorra all uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo
e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti
informativi presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa
alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al
fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
Articolo 24.
Relazioni specialistiche.
1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilita tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.
4. Nel
caso si ricorra all uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo
e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti
informativi presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e
quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica
relativa alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati
predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
Articolo 25.
Elaborati grafici.
1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti piu idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnico-economica;
b) elaborati che risultino necessari all esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonche , ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalita esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attivita di cantiere, tra cui uno studio della viabilita di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l ambiente, nonche l indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. La stazione appaltante o l ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell intervento, la predisposizione di uno o piu elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.
3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
4. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti
informativi presenti negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita
di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio
governare la prevalenza contrattuale.
4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio e praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.
Articolo 26.
Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.
1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, puo essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, nonche alla destinazione specifica dell intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonche consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilita .
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo e completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.
10. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale
interoperabilita tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo
delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.
Articolo 27.
Piano di manutenzione dell opera e delle sue parti.
1. Il piano di manutenzione dell opera e delle sue parti e il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l attivita di manutenzione dell opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita , le caratteristiche di qualita , l efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento, ed e costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l insieme delle informazioni atte a permettere all utente di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonche tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalita di controllo sul permanere del rischio di disponibilita in capo all operatore economico;
d) la tracciabilita degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
9. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i
contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita
di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del
decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.
9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 28.
Piano di sicurezza e di coordinamento.
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l organizzazione delle lavorazioni piu idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita , e specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e redatto secondo quanto previsto nell allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all articolo 5, comma 1, lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all area e all organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresi indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell intervento.
3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3- ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 29.
Quadro di incidenza della manodopera.
1. Il quadro di incidenza della manodopera e il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l opera o il lavoro.
Articolo 30.
Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo e corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonche di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita , secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma e presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, e , inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell intervento attraverso l utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attivita da svolgere ai fini della realizzazione dell intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivita .
d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attivita , i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.
5. A tale
modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell intervento
puo essere associato l utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, nonche di
tecniche specifiche di gestione integrata dell intervento.
5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attivita di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 31.
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.
1. Il computo metrico
estimativo e redatto applicando alle quantita delle lavorazioni da
contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari
sono dedotti dai prezzari ai sensi dell articolo 41, comma 13, del codice, ove
esistenti; le quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
computi di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti
elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni Fermo restando quanto previsto dall articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il
computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di
pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, e redatto un distinto
elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le
stesse modalita del computo metrico estimativo, con riferimento alle
sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a
corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall aggregazione delle rispettive
voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate , sulla base degli indici sintetici previsti nell Allegato II.2-bis, in sede di
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della
definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione
avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui
le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantita stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell intervento, il computo metrico estimativo puo prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l installazione e l esercizio delle attrezzature e dei mezzi d opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonche gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall articolo 110 del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d appalto.
5. L elaborazione del computo metrico dell intervento puo essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione e affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall ente concedente.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell allegato II.12 al codice.
8. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i
contenuti informativi presenti nel computo metrico dell intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa
alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al
fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione dell elaborato predetto a partire dai modelli informativi.
Articolo 32.
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalita e termini di collaudo;
i) modalita di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e allegato il capitolato speciale d appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all oggetto del singolo contratto, nonche il computo metrico estimativo.
3. Il capitolato speciale d'appalto e diviso in due parti, l una contenente la descrizione delle lavorazioni e l altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell oggetto dell appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonche , ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonche le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell intervento.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all articolo 2, comma 1, lettera d), dell allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresi , l obbligo per l esecutore di redigere il piano di qualita di costruzione e di installazione, da sottoporre all approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita , strumentazioni, mezzi d opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita .
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
8. Per i lavori il cui corrispettivo e in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita . Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d asta.
9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Articolo 32-bis Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformita ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita , fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche delle informazioni relative alla sostenibilita sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 32-ter Capitolato informativo
1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi , la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.
Articolo 33.
Piano particellare di esproprio.
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennita .
2. Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.
3. Il piano e corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed e corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonche delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario e inoltre indicata l'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 da conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.
5. Se l incarico di acquisire l area su cui insiste l intervento da realizzare e affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita a lui imputabili.
6. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i
contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa
alle modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al
fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.
6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo richiedere l utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attivita di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi. ;
6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.
SEZIONE IV
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 34.
Verifica preventiva della progettazione.
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica e finalizzata ad accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati.
2. L attivita di verifica e effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualita , o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita ;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all articolo 15, comma 6, del codice.
3. Lo svolgimento dell attivita di verifica e incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell attivita di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara e l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario e soggetto, prima dell'approvazione, all'attivita di verifica.
Articolo 35.
Accreditamento.
1. Per le attivita di verifica sono:
a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) Organi di accreditamento, per
gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di
controllo interno di qualita coerente conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonche il
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le
amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all articolo 36,
comma 3.
Articolo 36.
Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.
1. La stazione appaltante provvede all'attivita di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonche nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
3. Per sistema interno di controllo
di qualita , ai fini dell articolo 35, si intende un sistema coerente conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Articolo 37.
Disposizioni generali riguardanti l'attivita di verifica.
1. Il responsabile del progetto puo utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica e munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita professionali a norma dell articolo 43.
4. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i
requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi
della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi,
nonche le regole di controllo della conformita dei contenuti dei modelli
informativi ai requisiti informativi e contenutistici.
4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attivita di verifica accerta la conformita del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita di verifica accerta la conformita del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.
Articolo 38.
Requisiti per la partecipazione alle gare.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di
verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN
ISO/IEC 1702 UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di
progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per
un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo
stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre
all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un
coordinatore del gruppo di lavoro di verifica un direttore tecnico nella persona di un laureato in
ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno
dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i
rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonche il rapporto conclusivo
di cui all'articolo 41, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attivita di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonche , per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante puo richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente ne alla gara per l'affidamento della progettazione ne alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivita di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.
Articolo 39.
Criteri generali della verifica.
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilita ;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilita , coerenza e ripercorribilita ;
d) compatibilita .
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) affidabilita :
1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza:
1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita ;
2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) la verifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) la verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) la verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilita , coerenza e ripercorribilita :
1) la verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) la verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle calcolazioni effettuate;
3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilita :
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1) inserimento ambientale;
2.2) impatto ambientale;
2.3) funzionalita e fruibilita ;
2.4) stabilita delle strutture;
2.5) topografia e fotogrammetria;
2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.9) sicurezza antincendio;
2.10) inquinamento;
2.11) durabilita e manutenibilita ;
2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.
Articolo 40.
Verifica della documentazione.
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonche con i requisiti definiti nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita dell'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e
lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con
obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu di
tali opere superi in valore il 15 per cento il 10 per cento dell importo totale dei lavori;
10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformita dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilita , tracciabilita e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonche della esaustivita , coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.
3. Nel
caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il
piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione
devono disciplinare le modalita di verifica della conformita tra i contenuti
dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi
tratti, oltreche indicare quali contenitori informativi e quali documento non
siano relazionabili ai modelli informativi.
Articolo 41.
Estensione del controllo e momenti della verifica.
1. Le verifiche devono essere
effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del
progetto pianifica l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo
della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e
affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni di cui all articolo 43 del codice, il capitolato
informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalita di
interazione tra i soggetti coinvolti all interno dell ambiente di condivisione
dei dati e la eventuale interoperabilita con eventuali piattaforme digitali preposte
alla gestione della conferenza di servizi.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo a campione o a comparazione .
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita di controllo successiva puo essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attivita di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:
a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Articolo 42.
Responsabilita .
1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilita degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilita del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
2. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi e tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed e escluso per i successivi tre anni dalle attivita di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilita del soggetto esterno incaricato dell'attivita di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita , in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilita disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilita inerenti a errori od omissioni progettuali.
Articolo 43.
Garanzie.
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivita di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:
1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;
2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita puo essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita , la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Articolo 44.
Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica.
1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attivita di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.
(Articolo 41, comma 4)
Articolo 1
1. La verifica preventiva dell interesse archeologico, prevista dall articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita alla procedura di verifica preventiva dell interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice nella prima fase, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche , per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita , ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura e istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali 20 marzo 2009, n. 60.
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l esito della verifica di assoggettabilita in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non piu di quindici giorni in caso di necessita di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.
5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l esito della verifica di assoggettabilita sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell interesse archeologico, il soprintendente comunica l esito della verifica di assoggettabilita in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l assistenza archeologica in corso d opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.
6. In ogni caso, la comunicazione relativa all esito della verifica di assoggettabilita consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all esito finale della verifica preventiva dell interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.
7. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri
sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti
indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita :
L'eventuale seconda fase della procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico
della stazione appaltante, e realizzata previa stesura di un progetto per le
indagini archeologiche dettagliato, in conformita con quanto previsto dall'articolo
16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e
nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita :
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
8. La
procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. L'eventuale
seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine
perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma
7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi
esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l avvio dei lavori e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformita con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.
(Articolo 43)
Articolo 1.
1. Il presente allegato definisce
le modalita e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni
singolo procedimento tecnico-amministrativo all interno della stazione
appaltante, per l affidamento e l esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell intero ciclo
di vita del cespite dell opera immobiliare
o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L utilizzo di questi metodi e
strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la
qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Le stazioni appaltanti, prima
di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle
costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase
progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di
formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con
particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione,
anche per assicurare che quello preposto ad attivita amministrative e tecniche
consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita ed esperienza in
riferimento altresi ai profili di responsabili della gestione informativa di
cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di
acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione
digitale dei processi decisionali e informativi;
c) redigere e adottare un atto di
organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di
controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei
processi relativi all affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici,
oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e
indisponibili. Tale atto di organizzazione e integrato con gli eventuali
sistemi di gestione e di qualita della stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita ed esperienza in riferimento altresi ai profili di responsabilita relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;
b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilita , dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita della stazione appaltante o dell'ente concedente.
2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.
3. Le stazioni appaltanti che
adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore
dell ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi
digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre
nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all interno
della struttura di supporto al responsabile unico di cui all articolo 15 del
codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche
mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilita di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalita previste dal presente codice.
4. Le stazioni appaltanti adottano
un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e
prestazioni, la proprieta dei dati e le modalita per la loro elaborazione,
condivisione e gestione nel corso dell affidamento e della esecuzione dei
contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d autore, della
proprieta intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i
quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza
sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai
fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti
previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale
degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi sono resi
espliciti nei documenti di fattibilita delle alternative progettuali e di
indirizzo preliminare e devono permettere l integrazione delle strutture di
dati generati nel corso di tutto il processo.
5. Le stazioni appaltanti
utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati
sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e
orientati a oggetti . I dati sono
organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi
strutturati e non strutturati. Le informazioni prodotte sono
gestite tramite flussi informativi digitalizzati all interno di un ambiente di
condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto,
alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo
formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in
conformita alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non
richiedere l utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.
6. Per assicurare uniformita di utilizzo adozione dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche
tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato
informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE)
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel
seguente ordine di rilevanza:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresi da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validita . Quanto meno nell ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l uniformita puo essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.
8. In caso di affidamento dei
servizi attinenti all architettura e all ingegneria, le stazioni appaltanti
predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di
gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento
di indirizzo alla progettazione di cui all articolo 41 del codice e al relativo
allegato 1.7, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi
strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei
contenuti informativi, tenuto conto della natura dell opera, della fase di
processo e del tipo di appalto;
b) gli elementi utili alla
individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di
archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli
obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo
relativo allo stato attuale;
c) la descrizione delle
specifiche relative all ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di
proprieta , di accesso e di validita del medesimo, anche rispetto alla tutela
e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto
d autore e della proprieta intellettuale;
d) le disposizioni relative al
mantenimento dei criteri di interoperabilita degli strumenti informativi nel
tempo.
8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformita agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta , di accesso e di validita del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprieta intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilita dei sistemi informativi nel tempo.
9. Per l avvio di procedure di
affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le
stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il
livello di progettazione posto a base di gara. I
documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell appaltatore in materia di
gestione informativa digitale delle costruzioni. I documenti contrattuali disciplinano le responsabilita , gli obblighi
e i relativi adempimenti dell appaltatore in merito alla gestione informativa
digitale delle costruzioni.
10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:
a) la documentazione di gara e
resa disponibile tra le parti, tramite l ambiente di condivisione dei dati, su
supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del
contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;
b) il partecipante alla procedura
competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa presenta un offerta di gestione informativa in risposta ai
requisiti richiesti nel capitolato informativo;
b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa e redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita degli attori coinvolti;
c) l affidatario, dopo la stipula
del contratto e prima dell avvio della esecuzione dello stesso, predispone un
piano di gestione informativa, da sottoporre all approvazione della stazione
appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso
dell esecuzione del contratto;
c) il piano di gestione informativa e redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e puo essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante puo richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;
d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il
coordinamento della gestione informativa per rendere i dati
compatibili tra loro, digitale nel
rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa
presentato;
f) l attivita di verifica della progettazione di cui all articolo 42 del codice e effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;
g) fino all introduzione obbligatoria dei
metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei
contenuti informativi e definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati
grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello
informativo i modelli informativi e le strutture di dati per quanto
concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
h) la documentazione di gara puo
essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti
gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e
documentazione grafica tradizionale, e considerata valida quella tradizionale;
h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale e attribuita a questi ultimi;
i) a decorrere dall introduzione obbligatoria
dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 all articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi e definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio sia
praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso,
essere relazionati al modello informativo ai modelli informativi all interno dell ambiente di
condivisione dei dati.
11. Il coordinamento, la
direzione e il controllo tecnico-contabile dell esecuzione dei contratti
pubblici, possono essere svolti mediante l utilizzo dei metodi e degli
strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei
lavori non e in possesso delle competenze necessarie, all interno del suo
ufficio e nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo
finale o la verifica di conformita , l affidatario consegna il modello
informativo dell opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita
del cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello
rientra fra le attivita di collaudo e di verifica di conformita .
11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non e in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio e nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformita , l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attivita dell'organo di collaudo.
12. Nella formulazione dei
requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa attuazione
nel corso dell esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative,
processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di valutazione
ai fini della premialita , ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei
candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:
12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:
a) per l integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
b) per facilitare la gestione
dell ambiente di condivisione dei dati nell ambito della cyber security;
b) per attuare soluzioni di cyber security nell ambito della gestione dell ambiente di condivisione dei dati;
c) per incrementare il livello di
protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare
riferimento all ambiente di condivisione dei dati;
d) per utilizzare i metodi e gli
strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilita ambientali
anche attraverso i principi del green public procurement;
d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilita ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
e) per incrementare, in senso computazionale,
attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei
modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi
presenti nell ambiente di condivisione dei dati;
f) che consentano alla stazione
appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l esercizio delle
proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di
interoperabilita dei modelli informativi;
f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita dei modelli informativi e delle strutture di dati;
g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di
progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attivita di
verifica e di validazione dei progetti;
i) per supportare la formulazione e
la valutazione di varianti migliorative azioni e di
mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di
esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione
esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla
modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio e al
controllo dell avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a
soluzioni tecnologiche di realta aumentata e immersiva;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realta aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entita presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalita digitali per la tracciabilita dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell opera;
q) con riferimento alla fase di
esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del
corredo informativo utile all avvio del funzionamento del
cespite dell opera e delle attivita a esso
connesse;
r) con riferimento alla fase di
gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo
delle prestazioni del cespite dell opera e i suoi
livelli di fruibilita .
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficolta incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonche per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l aggiornamento di tali disposizioni.
(Articolo 45, comma 1)
Attivita di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all attivita del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell intervento)
- redazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell esecuzione;
- collaboratori del direttore dell esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformita ;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi.
(Articolo 47, comma 4)
Articolo 1.
Ulteriori competenze e attribuzioni.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle citta metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall articolo 47 del codice, esercita altresi funzioni consultive ed esprime pareri:
a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente;
b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte I - Attivita edilizia dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale:
a) cura la predisposizione delle norme tecniche sulla sicurezza minima strutturale delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale;
b) cura la predisposizione di linee guida, istruzioni operative, documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);
c) esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell attivita normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali e di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base n. 1, resistenza meccanica e stabilita , di cui all allegato I al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
d) esercita, d intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorita indipendenti e puo redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita .
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime, altresi , parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di cui al comma 1, sottoposte al suo esame da associazioni riconosciute a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.
Articolo 2.
Composizione.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.
2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi e ricompreso, a far data dall entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto-legge;
b) tre
consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati
dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato,
dal Presidente della Corte dei conti e dall Avvocato generale dello Stato. Tra
questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere della
Corte dei conti e l avvocato dello Stato di cui all articolo 45, comma 1,
lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 108 del 2021;
tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita . Questi, a far data dall entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 1, nonche in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:
a) i Provveditori interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il Capo dipartimento della protezione civile;
c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell interno;
d) il Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;
e) il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
f) il Direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife) del Ministero della difesa;
g) il Direttore dell Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
5. Per l esame dei progetti di lavori pubblici di cui all articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III, di cui all articolo 4 e dell Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni provincia o citta metropolitana in cui l opera e localizzata, nonche un rappresentante di ogni regione o provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.
Articolo 3.
Assemblea generale.
1. L Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all articolo 2, comma 4, nonche da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attivita dell Assemblea generale, non spettano indennita o gettoni di presenza, ma e riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L Assemblea generale si esprime sugli affari posti all ordine del giorno dal Presidente.
2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. La struttura di supporto di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge.
4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all articolo 4 e corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l indennita prevista dall articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennita pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. L indennita di cui al primo periodo e determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.
Articolo 4.
Sezioni.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate Sezione I , Sezione II , Sezione III e Sezione speciale . La ripartizione delle materie e definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione puo essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente.
2. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e costituito un Comitato ristretto e composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non piu di sei componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto puo disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo 5.
Servizio tecnico centrale.
1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni:
a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;
b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;
c) attivita istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:
1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell Unione europea o nazionali di settore;
2) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
3) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;
4) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
5) rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
6) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;
7) rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.
2. Per l'espletamento delle proprie attivita , nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita di particolare complessita e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.
3. Il Servizio tecnico centrale puo avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dell Ente unico nazionale di accreditamento nell esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1.
4. Il Servizio tecnico centrale e articolato in quattro divisioni di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia nominati su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le procedure di cui all articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 6.
Osservatorio del Collegio consultivo tecnico.
1. L'Osservatorio e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e composto da:
a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita ;
d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;
e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.
3. I componenti dell'Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennita , gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 7.
Regole di funzionamento.
1. Le adunanze dell Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici:
a) convoca e presiede l Assemblea generale;
b) convoca e presiede l adunanza della Sezione speciale;
c) assegna gli affari all Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;
d) assegna gli affari alle Sezioni;
e) programma le sedute dell'Assemblea generale;
f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni;
g) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l attivita del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalita istituzionali dell attivita svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonche ' della adeguatezza della struttura;
h) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore del Servizio tecnico centrale;
i) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all articolo 5;
3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nomina un presidente vicario, scelto tra i quattro presidenti di Sezione che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.
4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:
a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche;
f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilita ;
g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.
5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;
b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;
c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto, ai quali non spettano indennita o gettoni di presenza, ma e riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, componente della Sezione speciale, coordina la struttura di supporto di cui all articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del presidente della Sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta dei componenti effettivi della Sezione, i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo disporre l'esame o il riesame della questione da parte dell'Assemblea generale.
8. Il Segretario generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente a uno dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio:
a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;
c) provvede all attivita amministrativa e contabile della struttura;
d) adotta i criteri di gestione e le modalita di tenuta della contabilita e del rendiconto.
Articolo 8.
Disposizioni finali.
1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilita amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Al fine di garantire l indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuita assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Articolo 13, comma 7)
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente allegato sono individuate le modalita di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall articolo 13, comma 7, del codice, per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all articolo 116 del codice.
Articolo 2
Progettazione
1. L amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo puo prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
Articolo 3
Modalita di affidamento
1. Con riferimento all affidamento delle opere di cui all articolo 2, l'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, indice una gara con le modalita previste dagli articoli 71 e 72 del codice.
2. L amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l esecuzione di lavori.
3. L offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
Articolo 4
Urbanizzazione a scomputo
1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all articolo 50, comma 1, del codice.
Articolo 5
Urbanizzazione primaria
1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(Articolo 41, comma 15)
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina le modalita di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito decreto ministeriale 17 giugno 2016 ), alle diposizioni di cui all articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.
Articolo 2.
Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.
1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali cosi come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva cosi come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
a) l aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l affidamento congiunto della progettazione e dell esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
b) l aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE e gia compensata dall aliquota QbI.05.
4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:
a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per meta alla progettazione del PFTE e, per la restante meta , al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
5. In seguito
alla determinazione dell importo da porre a base di gara, relativamente agli
appalti per cui e obbligatoria l adozione di metodologia Building
Information Modeling (BIM), dovra applicarsi un incremento percentuale
pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che
sono calcolate anche sull incremento percentuale BIM. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara,
relativamente agli appalti per cui e obbligatoria l'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovra applicarsi
un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli
onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri
accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo
all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale
incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni
oggetto di affidamento.
Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici
1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi= (Ri/Rmed)^α *X
Se Ri> Rmed
𝑃𝐸𝑖 = X
ove:
𝑃𝐸𝑖= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
𝑅𝑖= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
𝑅𝑚ed= media ribassi offerti;
a = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.
TABELLA A
|
|
Descrizione singole prestazione |
Aliquote |
|
Progetto di fattibilita tecnico-economica |
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici |
QbI.01 |
|
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto |
QbI.02 |
|
|
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili |
QbI.03 |
|
|
Piano economico e finanziario di massima |
QbI.04 |
|
|
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto |
||
|
Relazione geotecnica |
QbI.06 |
|
|
Relazione idrologica |
QbI.07 |
|
|
Relazione idraulica |
QbI.08 |
|
|
Relazione sismica e sulle strutture |
QbI.09 |
|
|
Relazione archeologica |
QbI.10 |
|
|
Relazione geologica |
QbI.11 |
|
|
Progettazione integrale e coordinata integrazione delle prestazioni specialistiche |
QbI.12 |
|
|
Studio di inserimento urbanistico |
QbI.13 |
|
|
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare |
QbI.14 |
|
|
Prime indicazioni di progettazione antincendio |
QbI.15 |
|
|
Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza |
QbI.16 |
|
|
Studi di prefattibilita ambientale |
QbI.17 |
|
|
Piano di monitoraggio ambientale |
QbI.18 |
|
|
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare |
QbI.19 |
|
|
Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare |
QbI,20 |
|
|
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010 |
QbI.21 |
|
|
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie |
QbII.01 |
|
|
Rilievi dei manufatti |
QbII.02 |
|
|
Disciplinare descrittivo e prestazionale |
QbII.03 |
|
|
Piano particellare d esproprio |
QbII.04 |
|
|
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico |
QbII.05 |
|
|
Studio di inserimento urbanistico |
QbII.06 |
|
|
Rilievi planoaltimetrici |
QbII.07 |
|
|
Schema di contratto, capitolato speciale d appalto |
QbII.08 |
|
|
Relazione geotecnica |
QbII.09 |
|
|
Relazione idrologica |
QbII.10 |
|
|
Relazione idraulica |
QbII.11 |
|
|
Relazione sismica e sulle strutture |
QbII.12 |
|
|
Relazione geologica |
QbII.13 |
|
|
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti |
QbII.14 |
|
|
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti |
QbII.15 |
|
|
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali |
QbII.16 |
|
|
Progettazione integrale e coordinata integrazione delle prestazioni specialistiche |
QbII.17 |
|
|
Elaborati di progettazione antincendio |
QbII.18 |
|
|
Relazione paesaggistica |
QbII.19 |
|
|
Elaborati e relazioni per requisiti acustici |
QbII.20 |
|
|
Relazione energetica |
QbII.21 |
|
|
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini |
QbII.22 |
|
|
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |
QbII.23 |
|
|
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale |
QbII.24 |
|
|
Piano di monitoraggio ambientale |
QbII.25 |
|
|
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva |
QbII.26 |
|
|
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva |
QbII.27 |
|
|
Progettazione |
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi |
QbIII.01 |
|
esecutiva |
Particolari costruttivi e decorativi |
QbIII.02 |
|
|
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell incidenza percentuale della quantita di manodopera |
QbIII.03 |
|
|
Schema di contratto, capitolato speciale d appalto, cronoprogramma |
QbIII.04 |
|
|
Piano di manutenzione dell opera |
QbIII.05 |
|
|
Progettazione integrale e coordinata integrazione delle prestazioni specialistiche |
QbIII.06 |
|
|
Piano di sicurezza e coordinamento |
QbIII.07 |
|
|
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva |
QbIII.08 |
|
|
Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva |
QbIII.09 |
|
|
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d appalto |
QbIII.10 |
|
|
Supporto al RUP: per la validazione del progetto |
QbIII.11 |
Nota di lettura
1) Le aliquote afferenti all ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti all ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) QbII.05: si trasferisce all esecutivo nel caso non ci sia l affidamento congiunto della progettazione e dell esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
2.2) QbII.08: non e piu da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.
3) Le aliquote afferenti all ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote e ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento e di competenza dell esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
Nell eventualita che il PFTE venga redatto per l espletamento dell appalto integrato, la norma richiede l anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiche , tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell aggiudicatario, l ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per meta al nuovo PFTE e per meta al progetto esecutivo, per l onere di revisione e aggiornamento.
4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione e di complessita non banale e che dovra essere equamente compensato.
5) Introduzione,
relativamente agli appalti per cui e obbligatoria la metodologia
BIM si adottano i metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, di un incremento percentuale del
10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del
calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche
sull incremento percentuale BIM percentuale
relativo all adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale).
(Articolo 41, comma 13)
Articolo 1.
Indicazioni di carattere generale
1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l omogeneita dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualita delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruita del costo delle opere, tenendo conto delle specificita dei sistemi produttivi delle singole regioni.
2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data.
3. Al fine di assicurare l'omogeneita dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative:
a) alla strutturazione e all articolazione dei prezzari, prevedendo anche l utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificita territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilita e possibilita di confronto dei prezzari regionali;
b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalita di rilevazione;
d) alle tempistiche e alle modalita per l aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell analisi;
e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) e affidata al Tavolo di coordinamento di cui all articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita e l aggiornamento straordinario previsto dall articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.
Articolo 2
Struttura e contenuti del prezzario
1. Il prezzario di riferimento e codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine lavorazioni si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un opera che di per se esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.
2. Le lavorazioni sono classificate secondo livelli successivi e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:
a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita ;
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce.
3. Con il termine risorsa si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:
a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita , in particolare:
1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
3) prodotto: risultato di un attivita produttiva dell uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell attivita produttiva delle costruzioni;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita ;
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.
4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.
6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su piu livelli e contenente un prefisso , che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilita di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d anno.
7. Nei
prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche
secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i
metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono
redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e
integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni. La codifica potra prevedere l inserimento di una stringa di testo
che consenta, tramite una serie di tag, l utilizzo e il trasferimento, in modo
automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna
lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La
definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di
transcodifica nonche le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a
una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione
informativa (BIM) gestione informativa digitale delle
costruzioni e demandata al Tavolo di coordinamento di cui all articolo 6.
Articolo 3
Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo e determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.
2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo e riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.
3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente nolo , viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:
a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d opera o dell attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.
4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.
5. La rilevazione dei costi e l attivita attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall articolo 79 del codice.
6. La metodologia di rilevazione da utilizzare e , in via prioritaria, quella diretta , che prevede l acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione e effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessita , pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L attivita di rilevazione consente l acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un attrezzatura. L oggetto della rilevazione contiene:
a) una descrizione puntuale del prodotto o dell attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un eventuale conversione in unita di misura diverse;
b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l articolo relativo al prodotto o all attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
7. La selezione degli informatori coinvolti nell attivita di rilevazione e operata nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;
b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativita merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.
8. Ogni regione o provincia autonoma puo attivare ulteriori azioni di controllo della qualita del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:
a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;
d) la rendicontazione dell attivita .
9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l attivita di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il piu possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalita conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d anno, all esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall articolo 6.
10. La Commissione infrastrutture, mobilita e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilita ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti piu rilevanti e di maggior impiego.
11. Il monitoraggio dei prodotti piu rilevanti e finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformita nella modalita di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonche a permettere un monitoraggio infra-annuale dell evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l attivita di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:
a) la descrizione del prodotto o dell attrezzatura;
b) l unita di misura;
c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell utile di impresa (10 per cento) e dell IVA;
d) eventuali note.
12. La tabella di cui al comma 11 consente l analisi dei valori medi, nonche della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.
13. All esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che e soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento e calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed e parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell informatore) o l eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell IVA.
Articolo 4
Ambito oggettivo di applicazione e validita
1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all uopo costituiti dalle regioni o province autonome.
2. I prezzari cessano di avere validita al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, e possibile utilizzare il prezzario vigente nell anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell anno precedente.
3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), e riferito alla data di adozione dell atto di approvazione del progetto posto a base di gara.
4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi come descritti e attengono a cantieri con normale difficolta di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.
5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).
Articolo 5
La determinazione del prezzo a base di gara
1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare e calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione e ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attivita da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficolta di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell opera da realizzare e resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all articolo 6.
2. L analisi del prezzo e un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:
a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cosi ripartito:
1) costo per unita di tempo del lavoro (RU);
2) costo per unita di misura di prodotti da costruzione (PR);
3) costo per unita di tempo delle attrezzature (AT);
b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);
c) costo figurativo (U):
1) utili d impresa pari al 10 per cento (U).
3. Il prezzo e determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:
a) applicando alle quantita di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;
b) aggiungendo la percentuale per spese generali;
c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l utile dell esecutore.
4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:
𝑃𝑜 = 𝐶t + 𝑆𝐺 +𝑈
dove:
𝐶t = (𝑎) + (𝑏) +(𝑐);
𝑆𝐺 = (0,13 017) 𝐶t;
𝑈 = 0,10 (𝐶t +𝑆𝐺).
Il prezzo della lavorazione e dato dalla seguente relazione
𝑃𝑜 = (1,243 1,287) 𝐶t.
5. Nell ambito del prezzario, per ogni prezzo e indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall articolo 1.
4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative piu attuali. Nelle analisi e possibile evidenziare l incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell IVA.
5. Ai sensi dell articolo 31 dell allegato I.7 al codice, per spese generali comprese nel prezzo dei lavori , a carico dell esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l impianto, la manutenzione, l illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l istallazione e l esercizio delle attrezzature e dei mezzi d opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l ufficio di direzione lavori;
m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio o all emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facolta del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.
7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell articolo 31 dell allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell attivita di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall articolo 31, comma 4, dell allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.
8. Con il termine costi della sicurezza si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:
a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all articolo 100 e punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. Gli articoli contenuti nella tipologia Sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un opera da non assoggettare a ribasso d asta nelle offerte delle imprese. Nell ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) e sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneita con quanto operato con i prezzi della tipologia Sicurezza . I costi cosi stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantita eseguite.
10. L eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia Sicurezza per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori cosi stimati sono sottoposti a ribasso d asta.
Articolo 6
Organizzazione e attivita di coordinamento
1. Nel rispetto dell autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell efficienza dell azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialita nell adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.
2. E costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
coordinamento tavolo tecnico, presieduto dal presidente del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque
rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell ambito
delle attivita della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e
da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l attuazione progressiva del presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu rilevanti e delle relative unita di misura sui quali condividere l attivita di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell attivita di monitoraggio sui costi dei prodotti piu rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali piu rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all articolazione del prezzario di cui all articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
f) definizione e
realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica,
classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita
dei prezzari, nonche le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a
una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione
informativa (BIM) gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all articolo 43 del Codice;
g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalita con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita stesse di rilevazione.
g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.
3. Il tavolo di
coordinamento tavolo tecnico di cui al comma 2 e costituito entro sessanta
giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalita
condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attivita che tenga conto di
tempi congrui rispetto alle priorita individuate.
4. E costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell Associazione nazionale comuni d Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita di sistema portuale, un rappresentante dell Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.
5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all omogeneizzazione dell attivita di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche degli altri elementi funzionali alle attivita di rilevazione;
b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.
6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell attivita di monitoraggio.
TABELLA A Schema-tipo di organizzazione del prezziario
|
Famiglia risorse: |
RU Risorse umane AT Attrezzature PR Prodotti |
|
Tipologia opere: |
01 Nuove costruzioni edili 02 Ristrutturazioni edili 03 Restauri 04 Nuove costruzioni stradali 05 Opere marittime |
TABELLA B Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali
|
Territorio di riferimento: |
SIGLA |
Territorio di riferimento: |
SIGLA |
|
Abruzzo |
ABR |
Piemonte |
PIE |
|
Basilicata |
BAS |
Puglia |
PUG |
|
Calabria |
CAL |
Sardegna |
SAR |
|
Campania |
CAM |
Sicilia |
SIC |
|
Emilia-Romagna |
EMR |
Toscana |
TOS |
|
Friuli Venezia-Giulia |
FVG |
Umbria |
UMB |
|
Lazio |
LAZ |
Valle D Aosta |
VDA |
|
Liguria |
LIG |
Veneto |
VEN |
|
Lombardia |
LOM |
Provincia di Trento |
TRE |
|
Marche |
MAR |
Provincia di Bolzano |
BOL |
|
Molise |
MOL |
|
|
|
|
|
|
|
(Articolo 50, commi 2 e 3)
Articolo 1.
Disposizioni generali.
1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all articolo 49 del codice.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l indicazione dell interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell appalto, l importo massimo stimato dell affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonche le principali condizioni contrattuali.
3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
a) le modalita di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessita di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalita di costituzione e revisione dell elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Articolo 2.
Indagini di mercato.
1. L indagine di mercato e preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita ritenute piu convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita , anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilita di alcuni dati e atti di gara.
2. La stazione appaltante assicura l opportuna pubblicita dell attivita di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita . A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell ANAC. La durata della pubblicazione e stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L avviso di avvio dell indagine di mercato indica il valore dell affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneita professionale, i requisiti minimi di capacita economica e finanziaria e le capacita tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalita per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l avviso di avvio dell indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l oggetto e la finalita dell affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo e impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell avviso di avvio dell indagine di mercato.
Articolo 3.
Elenchi di operatori economici.
1. In alternativa all indagine di mercato, la stazione appaltante puo individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalita indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale e rappresentata la volonta della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L avviso di costituzione di un elenco di operatori economici e reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell ANAC. L avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalita di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l amministrazione intende suddividere l elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L operatore economico puo richiedere l iscrizione limitata a una o piu fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti puo essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell amministrazione allegati all avviso pubblico. L eventuale possesso dell attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell affidamento e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
2. L iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e consentita senza limitazioni temporali. L operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L operatore economico e tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell istanza di iscrizione.
3. La stazione appaltante stabilisce le modalita di revisione dell elenco, con cadenza prefissata ad esempio semestrale o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell iscrizione e dei requisiti puo avvenire via PEC e, a sua volta, l operatore economico puo darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l oggetto e la finalita dell affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo e impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
(Articolo 54, comma 2)
Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.
METODO A
1) Quando il numero delle offerte ammesse e pari o superiore a quindici, la congruita delle offerte e valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2) Quando il numero delle offerte ammesse e inferiore a quindici, la congruita delle offerte e valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
3) Tutti gli sconti
superiori sconti pari o superiori alla soglia
di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la
stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo
sconto di aggiudicazione corrisposto all impresa aggiudicataria e quello che
questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di
maggior ribasso, il vincitore e deciso con un sorteggio.
METODO B
1) La soglia di anomalia e determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia e uguale alla soglia di cui alla lettera c):
1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.
2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte non-anomale . Tra tutte le offerte non-anomale , la stazione appaltante individua come vincitrice l impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria e pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell impresa aggiudicataria (c.d. metodo del secondo prezzo ). In caso di pareggio con piu offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore e estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto e pari allo sconto offerto dall aggiudicataria.
Descrizione del metodo del secondo prezzo : una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiche , per le offerte individuate come non-anomale , la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 > > sN: vince l impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto e pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o piu ) sconti piu alti (ovvero se s1 = s2), allora l impresa vincitrice e sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto piu alto e lo sconto di aggiudicazione e pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.
METODO C
1) L applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto e espresso come percentuale della base d asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all esigenza di selezionare un offerta con caratteristiche di prezzo-qualita congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un offerta vincitrice con qualita potenzialmente inferiore.
2) La soglia di anomalia e determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;
e) la soglia di anomalia e uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):
1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.
3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all impresa aggiudicataria e quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore e deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l effettiva anomalia in contraddittorio.
TABELLA A
|
Tipologia lavori (categoria e classe dimensionale) |
Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %) |
||||||
|
50 pct |
60 pct |
70 pct |
80 pct |
90 pct |
95 pct |
99 pct |
|
|
OG1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,791 |
26,690 |
29,055 |
32,000 |
36,380 |
40,020 |
50,130 |
|
150k-1mln |
25,531 |
27,850 |
29,950 |
32,550 |
36,574 |
40,103 |
52,000 |
|
1mln-EU |
22,320 |
25,353 |
27,531 |
29,056 |
32,853 |
40,000 |
55,216 |
|
OG2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,946 |
26,176 |
28,560 |
31,183 |
36,010 |
40,000 |
50,525 |
|
150k-1mln |
24,666 |
26,810 |
28,380 |
30,511 |
34,544 |
38,380 |
51,030 |
|
1mln-EU |
23,348 |
25,371 |
28,120 |
32,292 |
36,070 |
40,334 |
47,999 |
|
OG3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
19,775 |
23,000 |
26,120 |
29,991 |
34,484 |
38,200 |
45,580 |
|
150k-1mln |
21,880 |
24,793 |
27,923 |
31,923 |
35,473 |
39,722 |
47,100 |
|
1mln-EU |
25,956 |
28,377 |
30,420 |
33,664 |
40,000 |
42,425 |
56,990 |
|
OG6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
20,120 |
24,060 |
27,850 |
31,550 |
35,999 |
38,921 |
49,990 |
|
150k-1mln |
21,365 |
24,302 |
26,929 |
31,100 |
34,222 |
37,590 |
41,779 |
|
1mln-EU (*) |
21,365 |
24,302 |
26,929 |
31,100 |
34,222 |
37,590 |
41,779 |
|
OG7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
16,172 |
20,116 |
23,554 |
28,160 |
33,824 |
37,410 |
52,250 |
|
150k-1mln |
20,064 |
22,757 |
25,090 |
30,011 |
34,625 |
42,110 |
52,800 |
|
1mln-EU (*) |
20,064 |
22,757 |
25,090 |
30,011 |
34,625 |
42,110 |
52,800 |
|
OG8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
18,510 |
21,791 |
25,610 |
30,635 |
36,000 |
39,800 |
48,970 |
|
150k-1mln |
19,135 |
22,064 |
25,555 |
29,560 |
35,000 |
39,435 |
50,570 |
|
1mln-EU (*) |
19,135 |
22,064 |
25,555 |
29,560 |
35,000 |
39,435 |
50,570 |
|
OG9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
24,673 |
27,379 |
31,000 |
36,448 |
49,160 |
50,000 |
75,260 |
|
150k-1mln |
26,400 |
29,998 |
33,270 |
35,200 |
39,000 |
43,770 |
54,500 |
|
1mln-EU (*) |
26,400 |
29,998 |
33,270 |
35,200 |
39,000 |
43,770 |
54,500 |
|
OG10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
26,258 |
30,270 |
32,498 |
35,530 |
40,060 |
44,000 |
57,000 |
|
150k-1mln |
27,278 |
29,860 |
32,232 |
34,555 |
38,000 |
41,500 |
51,880 |
|
1mln-EU (*) |
27,278 |
29,860 |
32,232 |
34,555 |
38,000 |
41,500 |
51,880 |
|
OG11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,695 |
26,570 |
29,880 |
33,185 |
37,253 |
41,000 |
54,000 |
|
150k-1mln |
27,121 |
28,813 |
31,027 |
34,577 |
37,560 |
41,148 |
48,730 |
|
1mln-EU (*) |
27,121 |
28,813 |
31,027 |
34,577 |
37,560 |
41,148 |
48,730 |
|
OG12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
27,351 |
30,630 |
34,060 |
38,000 |
43,889 |
52,360 |
62,000 |
|
150k-1mln |
29,079 |
30,330 |
33,210 |
36,486 |
45,400 |
51,500 |
62,629 |
|
1mln-EU (*) |
29,079 |
30,330 |
33,210 |
36,486 |
45,400 |
51,500 |
62,629 |
|
OG13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
13,700 |
18,550 |
22,850 |
26,880 |
32,198 |
35,831 |
45,200 |
|
150k-1mln |
20,265 |
24,440 |
27,422 |
31,890 |
36,120 |
40,150 |
57,827 |
|
1mln-EU (*) |
20,265 |
24,440 |
27,422 |
31,890 |
36,120 |
40,150 |
57,827 |
|
OS3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
26,346 |
28,810 |
32,033 |
34,900 |
40,000 |
48,100 |
99,990 |
|
150k-1mln |
28,293 |
30,100 |
33,330 |
36,400 |
44,500 |
53,050 |
75,500 |
|
1mln-EU (*) |
28,293 |
30,100 |
33,330 |
36,400 |
44,500 |
53,050 |
75,500 |
|
OS4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
22,395 |
25,738 |
28,750 |
37,860 |
45,290 |
49,200 |
67,710 |
|
150k-1mln |
30,165 |
33,070 |
37,770 |
39,920 |
45,000 |
48,796 |
51,500 |
|
1mln-EU (*) |
30,165 |
33,070 |
37,770 |
39,920 |
45,000 |
48,796 |
51,500 |
|
OS6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
21,150 |
24,760 |
27,300 |
31,000 |
35,377 |
39,920 |
46,000 |
|
150k-1mln |
24,745 |
27,311 |
29,422 |
32,320 |
36,100 |
41,370 |
49,190 |
|
1mln-EU (*) |
24,745 |
27,311 |
29,422 |
32,320 |
36,100 |
41,370 |
49,190 |
|
OS7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,370 |
26,660 |
30,016 |
32,150 |
38,752 |
46,000 |
77,850 |
|
150k-1mln |
27,365 |
29,650 |
31,637 |
35,000 |
45,000 |
52,160 |
60,000 |
|
1mln-EU (*) |
27,365 |
29,650 |
31,637 |
35,000 |
45,000 |
52,160 |
60,000 |
|
OS10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
29,856 |
34,948 |
37,500 |
42,345 |
48,951 |
53,200 |
57,999 |
|
150k-1mln |
33,817 |
37,816 |
40,169 |
43,375 |
51,987 |
65,129 |
73,730 |
|
1mln-EU (*) |
33,817 |
37,816 |
40,169 |
43,375 |
51,987 |
65,129 |
73,730 |
|
OS12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
25,635 |
28,750 |
32,120 |
34,561 |
38,826 |
42,807 |
50,617 |
|
150k-1mln |
30,496 |
32,397 |
33,515 |
34,935 |
39,894 |
46,136 |
55,648 |
|
1mln-EU (*) |
30,496 |
32,397 |
33,515 |
34,935 |
39,894 |
46,136 |
55,648 |
|
OS18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
15,075 |
18,608 |
21,659 |
26,404 |
30,134 |
33,330 |
43,950 |
|
150k-1mln |
16,680 |
19,500 |
23,230 |
26,490 |
28,950 |
31,372 |
43,000 |
|
1mln-EU (*) |
16,680 |
19,500 |
23,230 |
26,490 |
28,950 |
31,372 |
43,000 |
|
OS21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
21,180 |
25,090 |
28,347 |
33,120 |
39,000 |
44,585 |
54,220 |
|
150k-1mln |
24,680 |
27,330 |
29,877 |
32,334 |
35,420 |
38,812 |
45,600 |
|
1mln-EU (*) |
24,680 |
27,330 |
29,877 |
32,334 |
35,420 |
38,812 |
45,600 |
|
OS24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,050 |
27,100 |
30,180 |
33,750 |
38,500 |
43,000 |
53,230 |
|
150k-1mln |
24,892 |
27,205 |
29,710 |
32,494 |
35,520 |
39,751 |
50,000 |
|
1mln-EU (*) |
24,892 |
27,205 |
29,710 |
32,494 |
35,520 |
39,751 |
50,000 |
|
OS28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
23,275 |
26,010 |
28,880 |
32,500 |
36,000 |
42,150 |
53,500 |
|
150k-1mln |
27,140 |
29,887 |
31,990 |
35,000 |
40,886 |
46,552 |
59,510 |
|
1mln-EU (*) |
27,140 |
29,887 |
31,990 |
35,000 |
40,886 |
46,552 |
59,510 |
|
OS30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
26,310 |
28,371 |
30,373 |
33,330 |
37,800 |
41,610 |
54,600 |
|
150k-1mln |
28,254 |
29,616 |
31,980 |
35,117 |
40,222 |
44,280 |
58,430 |
|
1mln-EU (*) |
28,254 |
29,616 |
31,980 |
35,117 |
40,222 |
44,280 |
58,430 |
|
Altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione lavori |
|
|
|
|
|
|
|
|
<150k |
21,374 |
25,688 |
29,970 |
33,382 |
38,990 |
44,880 |
61,000 |
|
150k-1mln |
24,730 |
27,699 |
31,120 |
33,670 |
37,566 |
42,920 |
56,160 |
|
1mln-EU |
20,500 |
25,120 |
27,150 |
31,870 |
37,260 |
43,294 |
49,170 |
Nota: la tabella contiene i valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nell applicazione del Metodo C. La Tabella A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica, segnatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25 per cento e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200 per cento. La scelta di percentili piu alti e particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili piu bassi e indicata dove la stazione appaltante ritenga preponderante l interesse di limitare rischi nella fase di esecuzione. Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate in tabella, la stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base d asta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra 150.000,00 euro e 1 milione di euro (150k-1mln); maggiore o uguale a 1 milione di euro (1mln-EU). Per tutte le altre tipologie di appalto al di fuori dei lavori con categoria prevalente indicata in tabella, vale la voce Altro che appare alla fine della tabella.
Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente piu piccola in quanto il numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili e inferiore a cento osservazioni.
(articolo 60, comma 4-ter)
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalita di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non e possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico e composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e fatta salva la possibilita di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:
i=n
IS = ∑ pi ITOLi
i=1
(dove pi e il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilita di prevedere nel contratto modalita semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6 Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico e individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 e quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), e rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico e modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme gia regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8 Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore e responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9 Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 e individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici business to business (BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Articolo 11
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attivita oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., e individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., e individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., e individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attivita oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilita per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione e quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalita operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalita di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera
a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.
Articolo 14 Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne e prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici..[Nota ufficiale "Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria."]
TABELLA A
(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell indice sintetico revisionale di cui all articolo 4.
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TABELLA A.1. |
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CODICE TOL |
DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
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TOL.1 |
Opere edili su edi ici e manu atti non soggetti a tutela dei beni culturali |
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TOL.2 |
Opere edili su edi ici e manu atti soggetti a tutela dei beni culturali |
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TOL.3 |
Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico |
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TOL.4 |
Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
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TOL.5 |
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
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TOL.6 |
Strutture, opere di ingegneria e manu atti in acciaio |
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TOL.7 |
Strutture, opere di ingegneria e manu atti in calcestruzzo armato, anche pre abbricato |
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TOL.8 |
Strutture, opere di ingegneria e manu atti in legno |
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TOL.9 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
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TOL.10 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
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TOL.11 |
Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e ognature |
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TOL.12 |
Opere marittime e lavori di dragaggio, opere luviali e di di esa del suolo |
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TOL.13 |
Impianti per la produzione, tras ormazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
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TOL.14 |
Impianti elettrici, tecnologici, radiotele onici e antintrusione |
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TOL.15 |
Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori |
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TOL.16 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
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TOL.17 |
Impianti di segnalamento, sicurezza del tra ico e telecomunicazioni |
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TOL.18 |
Armamento erroviario |
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TOL.19 |
Opere di ondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
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TOL.20 |
Con erimento ri iuti a impianto di smaltimento o recupero |
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l indice di riferimento di base e elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalita di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attivita ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
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REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE |
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N. |
CODICE T.O.L. SPECIALI ZZATE |
CODICE T.O.L. GENERA LI |
DESCRIZION E BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZION I (T.O.L.) |
DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
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1 |
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T.O.L.1 |
Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (eslusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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2 |
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T.O.L.2 |
Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali |
Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (eslusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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3 |
T.O.L.3 |
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Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del Patrimonio culturale e di interesse storico |
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresi inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e mano d'opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004. |
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4 |
T.O.L.4 |
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Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attivita di raccolta dei materiali di risulta ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacita portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti. |
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5 |
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T.O.L.5 |
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilitazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: Le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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6 |
T.O.L.6 |
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Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio |
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e piu in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento. |
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7 |
T.O.L.7 |
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Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabricato, canalette ecc. Riguarda altresi la realizzazione di opere atte a migliorare la capacita resistente e la duttilita delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai,volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate. |
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8 |
T.O.L.8 |
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Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno. |
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9 |
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T.O.L.9 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d'arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate. |
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10 |
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T.O.L.10 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate. |
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11 |
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T.O.L.11 |
Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all utente finale, che siano necessari per attuare il servizio idrico integrato ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria. Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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12 |
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T.O.L.12 |
Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita su acqua ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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13 |
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T.O.L.13 |
Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unita di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate. |
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14 |
T.O.L.14 |
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Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione |
Riguarda la fornitura, l installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuita , ecc. Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate. |
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15 |
T.O.L.15 |
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Impianti meccanici, termici, di condizionament o, idrico sanitari e trasportatori |
Riguarda la fornitura, l installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate. |
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16 |
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T.O.L.16 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate. |
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17 |
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T.O.L.17 |
Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazio ni. |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l elaborazione delle informazioni. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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18 |
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T.O.L.18 |
Armamento ferroviario |
Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc. Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate. |
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19 |
T.O.L.19 |
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Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita tali da rendere stabili l imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati. |
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20 |
T.O.L.20 |
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Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero |
Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a |
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cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali e particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantita . |
TABELLA B
(articolo 5, comma 4)
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e , calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ((ISpx- ISmo) / ISmo) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) 0,03].
Altrimenti se ((ISpx- ISmo) / ISmo) < - 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx e il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx e il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx e il valore piu aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo e il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx- ISmo) / ISmo), risultante dalla formula e arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unita superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale in aumento o diminuzione- e riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL piu aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA C
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione e esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione e esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
c) e determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, e calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori e effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, e effettuato mediante le seguenti formule:
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo- 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) - 0,03]
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≤ - 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL. Nelle formule di cui sopra:
SALrpx e il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
SALcpx e il SAL relativo all'importo maturato {nota ufficiale L'importo maturato e comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute. } nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx e il valore piu aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo e il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx e il valore piu aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo e il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, e funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA D
(articolo 11)
1.Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary e un sistema unico europeo di classificazione delle attivita utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2.Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o piu indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di piu indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV e suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
|
TABELLA D |
TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE |
RAZIONALE |
PONDERAZIONE |
|
D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT |
Univoca |
E presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV |
No |
|
Univoca (scelta su diverse opzioni di indici) |
Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificita del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo |
No |
|
|
D.2. CPV con associazione ad uno o piu indici ISTAT |
Media ponderata di diversi indici |
Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificita del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell eterogeneita del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi |
Si |
|
D.3. CPV Con associazione ad uno o piu indici ISTAT in cui e necessaria una ponderazione |
Media ponderata di diversi indici |
Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto |
Si |
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l oggetto dell appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l oggetto specifico dell appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l associazione fra il CPV selezionato e l indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato [nota ufficiale Qualora l oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riporta nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento. ];
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da piu indici ISTAT selezionati nell associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell operativita della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell indice o la media ponderata degli indici selezionati nell associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
|
Vt |
It-Io |
* 100 |
|
Io |
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I e l indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
Vt = w1 Vt(1) +w2 Vt(2) + ⋯ + wi Vt(i)
dove 𝑉t(1), 𝑉t (2), , 𝑉t (𝑖) sono le variazioni degli indici individuati e 𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤i i rispettivi pesi [La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.].
Ai fini dell applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensita di manodopera l indice composto scelto dalla stazione appaltante potra tenere conto dell indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l effettiva disponibilita attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.
|
ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA |
||
|
CPV |
DESCRIZIONE CPV |
TABELLA |
|
03100000- 2 |
Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura |
D1 |
|
03200000- 3 |
Cereali, patate, verdura, frutta e noci |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
03210000- 6 |
Cereali e patate |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
03211000- 3 |
Cereali |
D1 |
|
03212000- 0 |
Patate e ortaggi secchi |
D1 |
|
03220000- 9 |
Verdura, frutta e noci |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
03221000- 6 |
Ortaggi |
D1 |
|
03222000- 3 |
Frutta e frutta con guscio |
D1 |
|
03300000- 2 |
Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
03310000- 5 |
Pesce, crostacei e prodotti acquatici |
D1 |
|
03320000- 8 |
Bovini, bestiame e animali piccoli |
D1 |
|
03330000- 3 |
Prodotti di animali di allevamento |
D1 |
|
09100000- 0 |
Combustibili |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
09110000- 3 |
Combustibili solidi |
D1 |
|
09120000- 6 |
Combustibili gassosi |
D1 |
|
09130000- 9 |
Petrolio e distillati |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
09131000- 6 |
Cherosene avio |
D1 |
|
09132000- 3 |
Benzina |
D1 |
|
09133000- 0 |
Gas di petrolio liquefatto (GPL) |
D1 |
|
09134000- 7 |
Gasoli |
D1 |
|
09135000- 4 |
Oli combustibili |
D1 |
|
09200000- 1 |
Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli |
D1 |
|
09300000- 2 |
Elettricita , riscaldamento, energia solare e nucleare |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
09310000- 5 |
Elettricita |
D1 |
|
09320000- 8 |
Vapore, acqua calda e prodotti affini |
D1 |
|
09330000- 1 |
Energia solare |
D1 |
|
14200000- 3 |
Sabbia e argilla |
D1 |
|
14300000- 4 |
Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali |
D1 |
|
14400000- 5 |
Sale e cloruro di sodio puro |
D1 |
|
14500000- 6 |
Prodotti affini delle miniere e delle cave |
D1 |
|
14600000- 7 |
Minerali metalliferi e leghe |
D1 |
|
14700000- 8 |
Metalli di base |
D1 |
|
14800000- 9 |
Prodotti vari di minerali non metallici |
D1 |
|
15100000- 9 |
Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne |
D1 |
|
15200000- 0 |
Pesci preparati e conserve di pesce |
D1 |
|
15300000- 1 |
Frutta, verdura e prodotti affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
15310000- 4 |
Patate e prodotti a base di patate |
D1 |
|
15320000- 7 |
Succhi di frutta e di verdura |
D1 |
|
15330000- 0 |
Frutta e verdura trasformata |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
15331000- 7 |
Verdura trasformata |
D1 |
|
15332000- 4 |
Frutta e noci trasformate |
D1 |
|
15400000- 2 |
Oli e grassi animali o vegetali |
D1 |
|
15500000- 3 |
Prodotti lattiero-caseari |
D1 |
|
15600000- 4 |
Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei |
D1 |
|
15700000- 5 |
Mangimi per bestiame |
D1 |
|
15800000- 6 |
Prodotti alimentari vari |
D1 |
|
15900000- 7 |
Bevande, tabacco e prodotti affini |
D1 |
|
16100000- 6 |
Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo |
D1 |
|
16300000- 8 |
Macchinari per la raccolta delle messi |
D1 |
|
16400000- 9 |
Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura |
D1 |
|
16500000- 0 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo |
D1 |
|
16600000- 1 |
Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura |
D1 |
|
16700000- 2 |
Trattori |
D1 |
|
16800000- 3 |
Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura |
D1 |
|
18100000- 0 |
Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori |
D1 |
|
18200000- 1 |
Indumenti esterni |
D1 |
|
18300000- 2 |
Indumenti |
D1 |
|
18400000- 3 |
Indumenti speciali ed accessori |
D1 |
|
18500000- 4 |
Gioielli, orologi e articoli affini |
D1 |
|
18600000- 5 |
Pellicce e articoli di pelliccia |
D1 |
|
18800000- 7 |
Calzature |
D1 |
|
18900000- 8 |
Bagagli, selleria, sacchi e borse |
D1 |
|
19100000- 7 |
Cuoio |
D1 |
|
19200000- 8 |
Tessuti e articoli connessi |
D1 |
|
19400000- 0 |
Filati e filo tessile |
D1 |
|
19500000- 1 |
Materiali di gomma e plastica |
D1 |
|
19600000- 2 |
Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica |
D1 |
|
19700000- 3 |
Gomma e fibre sintetiche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
19710000- 6 |
Gomma sintetica |
D1 |
|
19720000- 9 |
Fibre sintetiche |
D1 |
|
19730000- 2 |
Fibre artificiali |
D1 |
|
22100000- 1 |
Libri, opuscoli e pieghevoli |
D2 |
|
22200000- 2 |
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali |
D1 |
|
22300000- 3 |
Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati |
D1 |
|
22400000- 4 |
Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicita professionale, cataloghi e manuali |
D1 |
|
22500000- 5 |
Cliche , cilindri o altro materiale per la stampa |
D1 |
|
22600000- 6 |
Inchiostri |
D1 |
|
22800000- 8 |
Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone |
D1 |
|
22900000- 9 |
Stampati di vario tipo |
D1 |
|
24100000- 5 |
Gas |
D1 |
|
24200000- 6 |
Coloranti e pigmenti |
D1 |
|
24300000- 7 |
Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
24310000- 0 |
Sostanze chimiche di base inorganiche |
D1 |
|
24320000- 3 |
Prodotti chimici di base organici |
D1 |
|
24400000- 8 |
Fertilizzanti e composti azotati |
D1 |
|
24500000- 9 |
Materie plastiche in forme primarie |
D1 |
|
24600000- 0 |
Esplosivi |
D1 |
|
24900000- 3 |
Prodotti chimici fini e vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
24910000- 6 |
Colle |
D1 |
|
24920000- 9 |
Oli essenziali |
D1 |
|
30100000- 0 |
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili |
D1 |
|
30120000- 6 |
Fotocopiatrici e stampanti offset |
D1 |
|
30125000- 1 |
"Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]" |
D1 |
|
30190000- 7 |
Macchinari, attrezzature e forniture varie |
D1 |
|
30197000- 6 |
Attrezzatura minuta per uffici |
D1 |
|
30197630- 1 |
Carta da stampa |
D2 |
|
30199000- 0 |
Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta |
D1 |
|
30200000- 1 |
Apparecchiature informatiche e forniture |
D1 |
|
31100000- 7 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici |
D1 |
|
31200000- 8 |
Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica |
D1 |
|
31300000- 9 |
Fili e cavi isolati |
D1 |
|
31400000- 0 |
Accumulatori, pile e batterie primarie |
D1 |
|
31500000- 1 |
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche |
D1 |
|
31600000- 2 |
Attrezzature e apparecchiature elettriche |
D1 |
|
31700000- 3 |
Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico |
D1 |
|
32200000- 5 |
Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione |
D1 |
|
32250000- 0 |
Telefoni portatili |
D1 |
|
32300000- 6 |
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine |
D1 |
|
32320000- 2 |
Apparecchiature audiovisive e televisive |
D1 |
|
32323000- 3 |
Schermi video |
D1 |
|
32323500- 8 |
Sistema di videosorveglianza |
D2 |
|
32324000- 0 |
Televisori |
D1 |
|
32330000- 5 |
Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini |
D1 |
|
32333200- 8 |
Videocamere |
D1 |
|
32340000- 8 |
Microfoni e altoparlanti |
D1 |
|
32350000- 1 |
Parti di apparecchiature audio e video |
D1 |
|
32400000- 7 |
Network |
D1 |
|
32500000- 8 |
Materiali per telecomunicazioni |
D1 |
|
32521000- 1 |
Cavi per telecomunicazioni |
D1 |
|
32552100- 8 |
Apparecchi telefonici |
D1 |
|
32561000- 3 |
Connessioni a fibre ottiche |
D1 |
|
32562000- 0 |
Cavi a fibre ottiche |
D1 |
|
32572000- 3 |
Cavi per comunicazioni |
D1 |
|
33100000- 1 |
Apparecchiature mediche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
33110000- 4 |
Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario |
D1 |
|
33120000- 7 |
Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione |
D1 |
|
33130000- 0 |
Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialita |
D1 |
|
33140000- 3 |
Materiali medici |
D1 |
|
33150000- 6 |
Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica |
D1 |
|
33160000- 9 |
Tecnica operatoria |
D1 |
|
33170000- 2 |
Anestesia e rianimazione |
D1 |
|
33180000- 5 |
Sostegno funzionale |
D1 |
|
33190000- 8 |
Dispositivi e prodotti medici vari |
D1 |
|
33700000- 7 |
Prodotti per la cura personale |
D1 |
|
33710000- 0 |
Profumi, articoli di toletta e preservativi |
D1 |
|
33720000- 3 |
Rasoi e set per manicure o pedicure |
D1 |
|
33730000- 6 |
Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici |
D1 |
|
33740000- 9 |
Prodotti per la cura delle mani e delle unghie |
D1 |
|
33750000- 2 |
Prodotti per la cura dei neonati |
D1 |
|
33751000- 9 |
Pannolini monouso |
D1 |
|
33760000- 5 |
Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli |
D1 |
|
33770000- 8 |
Salviette igieniche di carta |
D1 |
|
33790000- 4 |
Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico |
D1 |
|
33900000- 9 |
Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio |
D1 |
|
34100000- 8 |
Veicoli a motore |
D1 |
|
34200000- 9 |
Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi |
D1 |
|
34300000- 0 |
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli |
D1 |
|
34400000- 1 |
Motocicli, biciclette e sidecar |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
34410000- 4 |
Motocicli |
D1 |
|
34420000- 7 |
Motoscooter e cicli con motori ausiliari |
D1 |
|
34430000- 0 |
Biciclette |
D1 |
|
34500000- 2 |
Navi e imbarcazioni |
D1 |
|
34900000- 6 |
Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
34920000- 2 |
Attrezzature stradali |
D2 |
|
34930000- 5 |
Attrezzature marittime |
D2 |
|
34940000- 8 |
Attrezzature ferroviarie |
D2 |
|
34950000- 1 |
Strutture portanti |
D2 |
|
34960000- 4 |
Apparecchiature aeroportuali |
D2 |
|
34970000- 7 |
Attrezzature di monitoraggio del traffico |
D2 |
|
34980000- 0 |
Biglietti di trasporto |
D1 |
|
34990000- 3 |
Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione |
D2 |
|
34992000- 7 |
Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi |
D2 |
|
34993000- 4 |
Illuminazione stradale |
D1 |
|
35100000- 5 |
Apparecchiature di emergenza e di sicurezza |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
35110000- 8 |
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
35111000- 5 |
Attrezzature di lotta antincendio |
D1 |
|
35112000- 2 |
Attrezzature di salvataggio e di emergenza |
D1 |
|
35113000- 9 |
Attrezzature per la sicurezza |
D1 |
|
35120000- 1 |
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza |
D1 |
|
35800000- 2 |
Attrezzature individuali e di supporto |
D1 |
|
37300000- 1 |
Strumenti musicali e loro parti |
D1 |
|
37400000- 2 |
Articoli ed attrezzature sportive |
D1 |
|
37500000- 3 |
Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera |
D1 |
|
37800000- 6 |
Articoli per lavori di artigianato e artistici |
D1 |
|
38100000- 6 |
Strumenti per la navigazione e la meteorologia |
D1 |
|
38200000- 7 |
Strumenti geologici e geofisici |
D1 |
|
38300000- 8 |
Strumenti di misurazione |
D1 |
|
38400000- 9 |
Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche |
D1 |
|
38500000- 0 |
Apparecchi di prova e controllo |
D1 |
|
38600000- 1 |
Strumenti ottici |
D1 |
|
38700000- 2 |
Registratori di presenza e simili; parchimetri |
D1 |
|
38800000- 3 |
Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza |
D1 |
|
38900000- 4 |
Strumenti vari di valutazione o prova |
D1 |
|
39100000- 3 |
Mobili |
D1 |
|
39200000- 4 |
Arredamento |
D1 |
|
39300000- 5 |
Attrezzature varie |
D2 |
|
39500000- 7 |
Articoli tessili |
D2 |
|
39700000- 9 |
Apparecchi domestici |
D2 |
|
39800000- 0 |
Prodotti per pulire e lucidare |
D2 |
|
41100000- 0 |
Acqua naturale |
D2 |
|
42100000- 0 |
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica |
D1 |
|
42200000- 8 |
Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti |
D1 |
|
42300000- 9 |
Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio |
D1 |
|
42400000- 0 |
Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti |
D1 |
|
42500000- 1 |
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione |
D1 |
|
42600000- 2 |
Macchine utensili |
D1 |
|
42700000- 3 |
Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia |
D1 |
|
42800000- 4 |
Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone |
D1 |
|
42900000- 5 |
Macchinari vari per usi generali e specifici |
D2 |
|
43100000- 4 |
Macchine per l'industria mineraria |
D1 |
|
43200000- 5 |
Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti |
D1 |
|
43300000- 6 |
Macchinari e attrezzature per costruzione |
D1 |
|
43400000- 7 |
Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia |
D1 |
|
43500000- 8 |
Veicoli cingolati |
D1 |
|
43600000- 9 |
Parti di macchine per miniere, cave e cantieri |
D1 |
|
43700000- 0 |
Macchinari per la metallurgia e loro parti |
D1 |
|
43800000- 1 |
Impianti per officine |
D1 |
|
44100000- 1 |
Materiali per costruzione e articoli connessi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
44110000- 4 |
Materiali per costruzione |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
44111000- 1 |
Materiali da costruzione |
D2 |
|
44112000- 8 |
Strutture varie di costruzioni |
D2 |
|
44113000- 5 |
Materiali per costruzione stradale |
D2 |
|
44114000- 2 |
Calcestruzzo |
D2 |
|
44115000- 9 |
Impianti per edifici |
D2 |
|
44130000- 0 |
Condotte fognarie |
D1 |
|
44140000- 3 |
Prodotti connessi ai materiali da costruzione |
D1 |
|
44160000- 9 |
Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi |
D1 |
|
44170000- 2 |
Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione |
D1 |
|
44190000- 8 |
Materiali da costruzione vari |
D2 |
|
44200000- 2 |
Prodotti strutturali |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
44210000- 5 |
Strutture e parti di strutture |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
44211000- 2 |
Edifici prefabbricati |
D2 |
|
44212000- 9 |
Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati |
D2 |
|
44220000- 8 |
Falegnameria per costruzioni |
D1 |
|
44230000- 1 |
Carpenteria per costruzioni |
D1 |
|
44300000- 3 |
Cavi, fili metallici e prodotti affini |
D1 |
|
44400000- 4 |
Prodotti fabbricati vari e articoli affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
44410000- 7 |
Articoli per il bagno e la cucina |
D1 |
|
44420000- 0 |
Prodotti utilizzati nella costruzione |
D1 |
|
44430000- 3 |
Protezioni blindate |
D2 |
|
44440000- 6 |
Cuscinetti |
D1 |
|
44460000- 2 |
Puntelli e travi per miniera |
D2 |
|
44470000- 5 |
Prodotti in ghisa |
D2 |
|
44480000- 8 |
Attrezzature varie di protezione antincendio |
D2 |
|
44500000- 5 |
Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
44510000- 8 |
Utensili |
D1 |
|
44520000- 1 |
Serrature, chiavi e cerniere |
D1 |
|
44530000- 4 |
Elementi di fissaggio |
D1 |
|
44540000- 7 |
Catene |
D1 |
|
44550000- 0 |
Molle |
D1 |
|
44600000- 6 |
Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale |
D1 |
|
44800000- 8 |
Pitture, vernici e mastici |
D1 |
|
44900000- 9 |
Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia |
D1 |
|
45500000- 2 |
"Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore. |
D2 |
|
48100000- 9 |
Pacchetti software specifici per l'industria |
D2 |
|
48200000- 0 |
Pacchetti software per reti, Internet e intranet |
D2 |
|
48300000- 1 |
Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttivita |
D2 |
|
48400000- 2 |
Pacchetti software per transazioni commerciali e personali |
D2 |
|
48500000- 3 |
Pacchetti software di comunicazione e multimedia |
D2 |
|
48600000- 4 |
Pacchetti software operativi e base dati |
D2 |
|
48700000- 5 |
Utilities per pacchetti software |
D2 |
|
48800000- 6 |
Sistemi e server di informazione |
D2 |
|
48820000- 2 |
Server |
D1 |
|
48900000- 7 |
Pacchetti software e sistemi informatici vari |
D2 |
|
50100000- 6 |
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse |
D1 |
|
50200000- 7 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
50210000- 0 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature |
D1 |
|
50220000- 3 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature |
D1 |
|
50230000- 6 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
50232000- 0 |
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori |
D3 |
|
50240000- 9 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature |
D2 |
|
50300000- 8 |
Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
50310000- 1 |
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio |
D3 |
|
50312000- 5 |
Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica |
D3 |
|
50320000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali |
D3 |
|
50330000- 7 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni |
D3 |
|
50331000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni |
D3 |
|
50332000- 1 |
Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni |
D3 |
|
50333000- 8 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni |
D3 |
|
50334000- 5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche |
D3 |
|
50334140- 8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici |
D3 |
|
50340000- 0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche |
D3 |
|
50400000- 9 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione |
D1 |
|
50413200- 5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio |
D1 |
|
50500000- 0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari |
D1 |
|
50610000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza |
D1 |
|
50700000- 2 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
50710000- 5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
50711000- 2 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici |
D2 |
|
50712000- 9 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici |
D2 |
|
50720000- 8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali |
D2 |
|
50730000- 1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento |
D2 |
|
50740000- 4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili |
D3 |
|
50750000- 7 |
Servizi di manutenzione di ascensori |
D3 |
|
50760000- 0 |
Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici |
D1 |
|
50800000- 3 |
Servizi di riparazione e manutenzione vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
50820000- 9 |
Servizi di riparazione di articoli in cuoio |
D2 |
|
50830000- 2 |
Servizi di riparazione di indumenti e tessuti |
D2 |
|
50850000- 8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di mobili |
D3 |
|
50860000- 1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali |
D3 |
|
51100000- 3 |
Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche |
D1 |
|
51200000- 4 |
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione |
D1 |
|
51300000- 5 |
Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione |
D1 |
|
51400000- 6 |
Servizi di installazione di attrezzature medico- chirurgiche |
D1 |
|
51500000- 7 |
Servizi di installazione di macchinari e attrezzature |
D1 |
|
51600000- 8 |
Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio |
D1 |
|
51700000- 9 |
Servizi di installazione di attrezzature antincendio |
D1 |
|
51800000- 0 |
Servizi di installazione di contenitori in metallo |
D1 |
|
51900000- 1 |
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo |
D1 |
|
55100000- 1 |
Servizi alberghieri |
D1 |
|
55200000- 2 |
Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere |
D1 |
|
55300000- 3 |
Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti |
D3 |
|
55400000- 4 |
Servizi di mescita di bevande |
D1 |
|
55500000- 5 |
Servizi di mensa e servizi di catering |
D3 |
|
55900000- 9 |
Servizi di vendita al dettaglio |
D3 |
|
60100000- 9 |
Servizi di trasporto terrestre |
D2 |
|
60120000- 5 |
Servizi di taxi |
D1 |
|
60180000- 3 |
"Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista. |
D2 |
|
60200000- 0 |
Servizi di trasporto ferroviario |
D1 |
|
60300000- 1 |
Servizi di trasporto mediante condutture |
D1 |
|
60400000- 2 |
Servizi di trasporto aereo |
D2 |
|
60440000- 4 |
Servizi aerei e affini |
D1 |
|
60600000- 4 |
Trasporti e servizi affini per via d'acqua |
D2 |
|
63100000- 0 |
Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
63110000- 3 |
Servizi di movimentazione e magazzinaggio |
D1 |
|
63120000- 6 |
Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
D1 |
|
63500000- 4 |
Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
63510000- 7 |
Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini |
D1 |
|
63520000- 0 |
Servizi di agenzie di trasporto |
D1 |
|
63700000- 6 |
Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo |
D1 |
|
64100000- 7 |
Servizi di poste e corriere |
D1 |
|
64200000- 8 |
Servizi di telecomunicazione |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
64210000- 1 |
Servizi telefonici e di trasmissione dati |
D2 |
|
64220000- 4 |
Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati |
D1 |
|
65100000- 4 |
Erogazione di acqua e servizi connessi |
D1 |
|
65200000- 5 |
Erogazione di gas e servizi connessi |
D1 |
|
65300000- 6 |
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi |
D1 |
|
65500000- 8 |
Servizi di lettura contatori |
D2 |
|
71200000- 0 |
Servizi architettonici e servizi affini |
D1 |
|
71300000- 1 |
Servizi di ingegneria |
D2 |
|
71317000- 3 |
Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi |
D1 |
|
71317200- 5 |
Servizi sanitari e di sicurezza |
D1 |
|
71400000- 2 |
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica |
D1 |
|
71500000- 3 |
Servizi connessi alla costruzione |
D1 |
|
71600000- 4 |
Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza |
D2 |
|
71700000- 5 |
Servizi di monitoraggio e controllo |
D1 |
|
71800000- 6 |
Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti |
D1 |
|
71900000- 7 |
Servizi di laboratorio |
D1 |
|
72100000- 6 |
Servizi di consulenza per attrezzature informatiche |
D1 |
|
72200000- 7 |
Programmazione di software e servizi di consulenza |
D1 |
|
72300000- 8 |
Servizi di elaborazione dati |
D1 |
|
72400000- 4 |
Servizi di Internet |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
72410000- 7 |
Servizi di provider |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
72411000- 4 |
Fornitori di servizi Internet (ISP) |
D1 |
|
72412000- 1 |
Fornitori di servizi di posta elettronica |
D1 |
|
72413000- 8 |
Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW) |
D1 |
|
72414000- 5 |
Fornitori di motori di ricerca per il web |
D1 |
|
72415000- 2 |
Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW) |
D1 |
|
72416000- 9 |
Fornitori di servizi di applicazioni |
D1 |
|
72417000- 6 |
Nomi di dominio di Internet |
D1 |
|
72420000- 0 |
Servizi di programmazione di Internet |
D1 |
|
72500000- 0 |
Servizi informatici |
D2 |
|
72600000- 6 |
Servizi di consulenza e assistenza informatica |
D1 |
|
72700000- 7 |
Servizi per rete informatica |
D1 |
|
72800000- 8 |
Servizi di audit e collaudo informatico |
D1 |
|
72900000- 9 |
Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi |
D1 |
|
75100000- 7 |
Servizi di pubblica amministrazione |
D2 |
|
75200000- 8 |
Servizi forniti all'intera collettivita |
D2 |
|
77100000- 1 |
Servizi agricoli |
D3 |
|
77200000- 2 |
Servizi forestali |
D3 |
|
77300000- 3 |
Servizi di orticoltura |
D3 |
|
77400000- 4 |
Servizi zoologici |
D3 |
|
77500000- 5 |
Servizi zootecnici |
D3 |
|
77600000- 6 |
Servizi di caccia |
D3 |
|
77700000- 7 |
Servizi connessi alla pesca |
D3 |
|
77800000- 8 |
Servizi connessi all'acquacoltura |
D3 |
|
77900000- 9 |
Servizi connessi all'apicoltura |
D3 |
|
79100000- 5 |
Servizi giuridici |
D1 |
|
79200000- 6 |
Servizi di contabilita , revisione dei conti e servizi fiscali |
D1 |
|
79223000- 3 |
Servizi di agenti di dogana |
D1 |
|
79300000- 7 |
Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
79310000- 0 |
Servizi di ricerche di mercato |
D3 |
|
79311210- 2 |
Servizi di indagini telefoniche |
D3 |
|
79400000- 8 |
Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi |
D2 |
|
79500000- 9 |
Servizi di ufficio |
D1 |
|
79511000- 9 |
Servizi di operatore telefonico |
D1 |
|
79512000- 6 |
Centro di raccolta delle chiamate |
D1 |
|
79530000- 8 |
Servizi di traduzione |
D1 |
|
79540000- 1 |
Servizi di interpretariato |
D1 |
|
79600000- 0 |
Servizi di assunzione |
D1 |
|
79700000- 1 |
Servizi di investigazione e sicurezza |
D2 |
|
79800000- 2 |
Servizi di stampa e affini |
D1 |
|
79900000- 3 |
Servizi commerciali vari ed altri servizi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
79920000- 9 |
Servizi di imballaggio e servizi affini |
D3 |
|
79930000- 2 |
Servizi di design specializzato |
D1 |
|
79940000- 5 |
Servizi di organismi di riscossione |
D2 |
|
79950000- 8 |
Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi |
D2 |
|
79960000- 1 |
Servizi fotografici e servizi ausiliari |
D1 |
|
79970000- 4 |
Servizi di editoria |
D2 |
|
79990000- 0 |
Servizi aziendali vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
79991000- 7 |
Servizi di gestione delle scorte |
D2 |
|
79992000- 4 |
Servizi di accoglienza |
D2 |
|
79993000- 1 |
Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti |
D2 |
|
79994000- 8 |
Servizi di amministrazione contratti |
D1 |
|
79995000- 5 |
Servizi di amministrazione di biblioteche |
D1 |
|
79996000- 2 |
Servizi di organizzazione commerciale |
D2 |
|
79997000- 9 |
Servizi di viaggi commerciali |
D2 |
|
79998000- 6 |
Servizi di assistenza professionale |
D1 |
|
79999000- 3 |
Servizi di scansione e fatturazione |
D1 |
|
80500000- 9 |
Servizi di formazione |
D1 |
|
85100000- 0 |
Servizi sanitari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
85110000- 3 |
Servizi ospedalieri e affini |
D1 |
|
85110000 |
Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
D3 |
|
85200000- 1 |
Servizi veterinari |
D1 |
|
85300000- 2 |
Servizi di assistenza sociale e servizi affini |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
85310000- 5 |
Servizi di assistenza sociale |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
85311000- 2 |
Servizi di assistenza sociale con alloggio |
D2 |
|
85312000- 9 |
Servizi di assistenza sociale senza alloggio |
D2 |
|
85320000- 8 |
Servizi sociali |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
85321000- 5 |
Servizi sociali amministrativi |
D2 |
|
85322000- 2 |
Programma di azione municipale |
D2 |
|
85323000- 9 |
Servizi sanitari municipali |
D2 |
|
90400000- 1 |
Servizi fognari |
D2 |
|
90500000- 2 |
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
90510000- 5 |
Trattamento e smaltimento dei rifiuti |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
90511000- 2 |
Servizi di raccolta di rifiuti |
D3 |
|
90512000- 9 |
Servizi di trasporto di rifiuti |
D3 |
|
90513000- 6 |
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi |
D3 |
|
90514000- 3 |
Servizi di riciclo dei rifiuti |
D3 |
|
90520000- 8 |
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi |
D3 |
|
90523300- 2 |
Servizi di sminamento |
D3 |
|
90530000- 1 |
Gestione di una discarica di rifiuti |
D3 |
|
90600000- 3 |
Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
90610000- 6 |
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade |
D3 |
|
90620000- 9 |
Servizi di sgombero neve |
D3 |
|
90630000- 2 |
Servizi di lotta contro il gelo |
D3 |
|
90640000- 5 |
Servizi di pulizia a svuotamento di canali |
D3 |
|
90670000- 4 |
Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali |
D3 |
|
90680000- 7 |
Servizi di pulizia di spiagge |
D3 |
|
90690000- 0 |
Servizi di rimozione di graffiti |
D1 |
|
90700000- 4 |
Servizi ambientali |
D1 |
|
90900000- 6 |
Servizi di pulizia e disinfestazione |
D2 |
|
92300000- 4 |
Servizi di intrattenimento |
D1 |
|
92400000- 5 |
Servizi di agenzie di stampa |
D1 |
|
92500000- 6 |
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali |
D1 |
|
92600000- 7 |
Servizi sportivi |
D1 |
|
92700000- 8 |
Servizi di cybercafe |
D3 |
|
98110000- 7 |
Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate |
D1 |
|
98200000- 5 |
Servizi di consulenza in materia di pari opportunita |
D1 |
|
98300000- 6 |
Servizi vari |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
98310000- 9 |
Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco |
D1 |
|
98310000 |
Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
D3 |
|
98320000- 2 |
Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici |
D1 |
|
98330000- 5 |
Servizi per il benessere fisico |
D1 |
|
98340000- 8 |
Servizi di alloggio e d'ufficio |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
98341000- 5 |
Servizi di alloggio |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
98341100- 6 |
Servizi di gestione alloggi |
D3 |
|
98341110- 9 |
Servizi di economia domestica |
D3 |
|
98341120- 2 |
Servizi di portineria |
D3 |
|
98341130- 5 |
Servizi di custodia di edifici |
D3 |
|
98341140- 8 |
Servizi di vigilanza di edifici |
D3 |
|
98342000- 2 |
Servizi connessi all'ambiente di lavoro |
D3 |
|
98350000- 1 |
Servizi connessi alle infrastrutture collettive |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
98351000- 8 |
Servizi di gestione di parcheggi |
D1 |
|
98360000- 4 |
Servizi marini |
D1 |
|
98370000- 7 |
Servizi funerari e servizi affini |
D1 |
|
98380000- 0 |
Servizi di canile |
D3 |
|
98390000- 3 |
Altri servizi |
Si vedano CPV di maggior dettaglio |
|
98392000- 7 |
Servizi di trasloco |
D3 |
|
98393000- 4 |
Servizi di sartoria |
D2 |
|
98394000- 1 |
Servizi di tappezzeria |
D1 |
|
98395000- 8 |
Servizi di fabbro |
D1 |
11. La Tabella D.1. reca l elenco dei 284 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l individuazione degli indici Istat di cui all articolo 60, comma 3, lettera b).
|
Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT |
|||
|
CPV |
DESCRIZIONE CPV |
TIPO INDICE (*) (**) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
|
03100000-2 |
Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura |
PC |
[0117] Vegetali |
|
03211000-3 |
Cereali |
PC |
[0111] Pane e cereali |
|
03212000-0 |
Patate e ortaggi secchi |
PC |
[0117] Vegetali |
|
03221000-6 |
Ortaggi |
PC |
[0117] Vegetali |
|
03222000-3 |
Frutta e frutta con guscio |
PC |
[0116] Frutta |
|
03310000-5 |
Pesce, crostacei e prodotti acquatici |
PC |
[0113] Pesci e prodotti ittici |
|
03320000-8 |
Bovini, bestiame e animali piccoli |
PC |
[0112] Carni |
|
03330000-3 |
Prodotti di animali di allevamento |
PC |
[011410] Latte intero |
|
09110000-3 |
Combustibili solidi |
PC |
[0454] Combustibili solidi |
|
09120000-6 |
Combustibili gassosi |
PC |
[0452] Gas |
|
09131000-6 |
Cherosene avio |
PC |
[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati |
|
09132000-3 |
Benzina |
PC |
[07222] Benzina |
|
09133000-0 |
Gas di petrolio liquefatto (GPL) |
PC |
[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati |
|
09134000-7 |
Gasoli |
PC |
[07221] Gasolio per mezzi di trasporto |
|
09135000-4 |
Oli combustibili |
PC |
[07221] Gasolio per mezzi di trasporto |
|
09200000-1 |
Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli |
PC |
[07224] Lubrificanti |
|
09310000-5 |
Elettricita |
PC |
[0451] Energia elettrica |
|
09320000-8 |
Vapore, acqua calda e prodotti affini |
PPI |
[353] Fornitura di vapore e aria condizionata |
|
09330000-1 |
Energia solare |
PPI |
[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
|
14200000-3 |
Sabbia e argilla |
PPI |
[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla |
|
14300000-4 |
Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali |
PPI |
[201] Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie |
|
14400000-5 |
Sale e cloruro di sodio puro |
PPI |
[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca |
|
14500000-6 |
Prodotti affini delle miniere e delle cave |
PPI |
[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca |
|
14600000-7 |
Minerali metalliferi e leghe |
PPI |
[07] Estrazione di minerali metalliferi |
|
14700000-8 |
Metalli di base |
PPI |
[07] Estrazione di minerali metalliferi |
|
14800000-9 |
Prodotti vari di minerali non metallici |
PPI |
[08] Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere |
|
15100000-9 |
Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne |
PC |
[0112] Carni |
|
15200000-0 |
Pesci preparati e conserve di pesce |
PC |
[0113] Pesci e prodotti ittici |
|
15310000-4 |
Patate e prodotti a base di patate |
PC |
[01174] Patate |
|
15320000-7 |
Succhi di frutta e di verdura |
PC |
[01223] Succhi di frutta e verdura |
|
15331000-7 |
Verdura trasformata |
PC |
[0117] Vegetali |
|
15332000-4 |
Frutta e noci trasformate |
PC |
[0116] Frutta |
|
15400000-2 |
Oli e grassi animali o vegetali |
PC |
[0115] Oli e grassi |
|
15500000-3 |
Prodotti lattiero-caseari |
PC |
[0114] Latte, formaggi e uova |
|
15600000-4 |
Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei |
PC |
[0111] Pane e cereali |
|
15700000-5 |
Mangimi per bestiame |
PPI |
[109] Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali |
|
15800000-6 |
Prodotti alimentari vari |
PC |
[011] Prodotti Alimentari |
|
15900000-7 |
Bevande, tabacco e prodotti affini |
PC |
[021] Bevande alcoliche |
|
16100000-6 |
Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
16300000-8 |
Macchinari per la raccolta delle messi |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
16400000-9 |
Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
16500000-0 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
16600000-1 |
Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
16700000-2 |
Trattori |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
16800000-3 |
Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura |
PPI |
[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
18100000-0 |
Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori |
PPI |
[1412] Confezione di indumenti da lavoro |
|
18200000-1 |
Indumenti esterni |
PPI |
[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno |
|
18300000-2 |
Indumenti |
PPI |
[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia |
|
18400000-3 |
Indumenti speciali ed accessori |
PPI |
[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia |
|
18500000-4 |
Gioielli, orologi e articoli affini |
PC |
[1231] Gioielleria ed orologeria |
|
18600000-5 |
Pellicce e articoli di pelliccia |
PPI |
[142] Confezione di articoli in pelliccia |
|
18800000-7 |
Calzature |
PPI |
[152] Fabbricazione di calzature |
|
18900000-8 |
Bagagli, selleria, sacchi e borse |
PPI |
[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
|
19100000-7 |
Cuoio |
PPI |
[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce |
|
19200000-8 |
Tessuti e articoli connessi |
PPI |
[13] Industrie tessili |
|
19400000-0 |
Filati e filo tessile |
PPI |
[13] Industrie tessili |
|
19500000-1 |
Materiali di gomma e plastica |
PPI |
[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
|
19600000-2 |
Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica |
PPI |
[13] Industrie tessili |
|
19710000-6 |
Gomma sintetica |
PPI |
[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
|
19720000-9 |
Fibre sintetiche |
PPI |
[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
|
19730000-2 |
Fibre artificiali |
PPI |
[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
|
22200000-2 |
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali |
PC |
[0952] Giornali e periodici |
|
22300000-3 |
Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati |
PPI |
[1812] Altra stampa |
|
22400000-4 |
Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicita professionale, cataloghi e manuali |
PPI |
[1812] Altra stampa |
|
22500000-5 |
Cliche , cilindri o altro materiale per la stampa |
PPI |
[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media |
|
22600000-6 |
Inchiostri |
PPI |
[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici |
|
22800000-8 |
Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone |
PPI |
[1812] Altra stampa |
|
22900000-9 |
Stampati di vario tipo |
PPI |
[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone |
|
24100000-5 |
Gas |
PPI |
[2011] Fabbricazione di gas industriali |
|
24200000-6 |
Coloranti e pigmenti |
PPI |
[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
|
24310000-0 |
Sostanze chimiche di base inorganiche |
PPI |
[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
|
24320000-3 |
Prodotti chimici di base organici |
PPI |
[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
|
24400000-8 |
Fertilizzanti e composti azotati |
PPI |
[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati |
|
24500000-9 |
Materie plastiche in forme primarie |
PPI |
[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
|
24600000-0 |
Esplosivi |
PPI |
[2051] Fabbricazione di esplosivi |
|
24910000-6 |
Colle |
PPI |
[2052] Fabbricazione di colle |
|
24920000-9 |
Oli essenziali |
PPI |
[2053] Fabbricazione di oli essenziali |
|
30100000-0 |
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili |
PPI |
[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per |
|
|
|
|
ufficio (esclusi computer e unita periferiche) |
|
30120000-6 |
Fotocopiatrici e stampanti offset |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
|
30125000-1 |
"Parti e accessori per fotocopiatrici {NB: include cartucce e toner] |
PC |
[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti) |
|
30190000-7 |
Macchinari, attrezzature e forniture varie |
PC |
[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno |
|
30197000-6 |
Attrezzatura minuta per uffici |
PC |
[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno |
|
30199000-0 |
Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta |
PC |
[09541] Articoli di cartoleria |
|
30200000-1 |
Apparecchiature informatiche e forniture |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
|
31100000-7 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici |
PPI |
[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
|
31200000-8 |
Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica |
PPI |
[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricita |
|
31300000-9 |
Fili e cavi isolati |
PPI |
[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio |
|
31400000-0 |
Accumulatori, pile e batterie primarie |
PPI |
[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici |
|
31500000-1 |
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
|
31600000-2 |
Attrezzature e apparecchiature elettriche |
PPI |
[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche |
|
31700000-3 |
Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico |
PPI |
[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche |
|
32200000-5 |
Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
32250000-0 |
Telefoni portatili |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
32300000-6 |
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32320000-2 |
Apparecchiature audiovisive e televisive |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32323000-3 |
Schermi video |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32324000-0 |
Televisori |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32330000-5 |
Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32333200-8 |
Videocamere |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32340000-8 |
Microfoni e altoparlanti |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32350000-1 |
Parti di apparecchiature audio e video |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
32400000-7 |
Network |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
32500000-8 |
Materiali per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
32521000-1 |
Cavi per telecomunicazioni |
PPI |
[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio |
|
32552100-8 |
Apparecchi telefonici |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
32561000-3 |
Connessioni a fibre ottiche |
PPI |
[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica |
|
32562000-0 |
Cavi a fibre ottiche |
PPI |
[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica |
|
32572000-3 |
Cavi per comunicazioni |
PPI |
[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio |
|
33110000-4 |
Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
|
33120000-7 |
Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
|
33130000-0 |
Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialita |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
|
33140000-3 |
Materiali medici |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
|
33150000-6 |
Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
|
33160000-9 |
Tecnica operatoria |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
|
33170000-2 |
Anestesia e rianimazione |
PPI |
[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
|
33180000-5 |
Sostegno funzionale |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
|
33190000-8 |
Dispositivi e prodotti medici vari |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
|
33700000-7 |
Prodotti per la cura personale |
PC |
[121] Beni e servizi per la cura della persona |
|
33710000-0 |
Profumi, articoli di toletta e preservativi |
PC |
[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza; |
|
33720000-3 |
Rasoi e set per manicure o pedicure |
PC |
[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza; |
|
33730000-6 |
Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici |
PC |
[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi |
|
33740000-9 |
Prodotti per la cura delle mani e delle unghie |
PC |
[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza; |
|
33750000-2 |
Prodotti per la cura dei neonati |
PC |
[0612] Altri prodotti medicali |
|
33751000-9 |
Pannolini monouso |
PPI |
[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
|
33760000-5 |
Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli |
PPI |
[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
|
33770000-8 |
Salviette igieniche di carta |
PPI |
[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa |
|
33790000-4 |
Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico |
PPI |
[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo |
|
33900000-9 |
Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
|
34100000-8 |
Veicoli a motore |
PPI |
[291] Fabbricazione di autoveicoli |
|
34200000-9 |
Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi |
PPI |
[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
|
34300000-0 |
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli |
PPI |
[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
|
34410000-4 |
Motocicli |
PPI |
[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) |
|
34420000-7 |
Motoscooter e cicli con motori ausiliari |
PPI |
[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) |
|
34430000-0 |
Biciclette |
PPI |
[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi |
|
34500000-2 |
Navi e imbarcazioni |
PPI |
[301] Costruzione di navi e imbarcazioni |
|
34980000-0 |
Biglietti di trasporto |
PPI |
[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici |
|
34993000-4 |
Illuminazione stradale |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
|
35111000-5 |
Attrezzature di lotta antincendio |
PPI |
[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca |
|
35112000-2 |
Attrezzature di salvataggio e di emergenza |
PPI |
[3299] Altre industrie manifatturiere nca |
|
35113000-9 |
Attrezzature per la sicurezza |
PPI |
[3299] Altre industrie manifatturiere nca |
|
35120000-1 |
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
|
35800000-2 |
Attrezzature individuali e di supporto |
PPI |
[1412] Confezione di indumenti da lavoro |
|
37300000-1 |
Strumenti musicali e loro parti |
PPI |
[322] Fabbricazione di strumenti musicali |
|
37400000-2 |
Articoli ed attrezzature sportive |
PPI |
[323] Fabbricazione di articoli sportivi |
|
37500000-3 |
Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera |
PPI |
[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli |
|
37800000-6 |
Articoli per lavori di artigianato e artistici |
PC |
[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno |
|
38100000-6 |
Strumenti per la navigazione e la meteorologia |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
38200000-7 |
Strumenti geologici e geofisici |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
38300000-8 |
Strumenti di misurazione |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
38400000-9 |
Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
38500000-0 |
Apparecchi di prova e controllo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
38600000-1 |
Strumenti ottici |
PPI |
[267] Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche |
|
38700000-2 |
Registratori di presenza e simili; parchimetri |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
|
38800000-3 |
Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, |
|
|
|
|
apparecchi di misurazione e di orologi |
|
38900000-4 |
Strumenti vari di valutazione o prova |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
39100000-3 |
Mobili |
PPI |
[31] Fabbricazione di mobili |
|
39200000-4 |
Arredamento |
PC |
[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici |
|
42100000-0 |
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica |
PPI |
[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale |
|
42200000-8 |
Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti |
PPI |
[2893] Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
|
42300000-9 |
Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio |
PPI |
[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento |
|
42400000-0 |
Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
|
42500000-1 |
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione |
PPI |
[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione |
|
42600000-2 |
Macchine utensili |
PPI |
[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili |
|
42700000-3 |
Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia |
PPI |
[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) |
|
42800000-4 |
Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone |
PPI |
[2895] Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
|
43100000-4 |
Macchine per l'industria mineraria |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
|
43200000-5 |
Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
|
43300000-6 |
Macchinari e attrezzature per costruzione |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
|
43400000-7 |
Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia |
PPI |
[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali |
|
43500000-8 |
Veicoli cingolati |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
|
43600000-9 |
Parti di macchine per miniere, cave e cantieri |
PPI |
[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
|
43700000-0 |
Macchinari per la metallurgia e loro parti |
PPI |
[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali |
|
43800000-1 |
Impianti per officine |
PPI |
[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca |
|
44130000-0 |
Condotte fognarie |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
|
44140000-3 |
Prodotti connessi ai materiali da costruzione |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
|
44160000-9 |
Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
|
44170000-2 |
Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzione |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
|
44220000-8 |
Falegnameria per costruzioni |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
44230000-1 |
Carpenteria per costruzioni |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
44300000-3 |
Cavi, fili metallici e prodotti affini |
PPI |
[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato |
|
44410000-7 |
Articoli per il bagno e la cucina |
PPI |
[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
|
44420000-0 |
Prodotti utilizzati nella costruzione |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
|
44440000-6 |
Cuscinetti |
PPI |
[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici) |
|
44510000-8 |
Utensili |
PPI |
[2573] Fabbricazione di utensileria |
|
44520000-1 |
Serrature, chiavi e cerniere |
PPI |
[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere |
|
44530000-4 |
Elementi di fissaggio |
PPI |
[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria |
|
44540000-7 |
Catene |
PPI |
[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
|
44550000-0 |
Molle |
PPI |
[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle |
|
44600000-6 |
Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale |
PPI |
[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo |
|
44800000-8 |
Pitture, vernici e mastici |
PPI |
[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici |
|
44900000-9 |
Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia |
PPI |
[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia |
|
48820000-2 |
Server |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
|
50100000-6 |
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse |
PC |
[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati |
|
50210000-0 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature |
PPI |
[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali |
|
50220000-3 |
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature |
PPI |
[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro- tranviario (esclusi i loro motori) |
|
50400000-9 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione |
PPI |
[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche |
|
50413200-5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
50500000-0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari |
PPI |
[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature |
|
50610000-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza |
PPI |
[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature |
|
50760000-0 |
Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici |
PC |
[04321] Servizi degli idraulici |
|
51100000-3 |
Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51200000-4 |
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51300000-5 |
Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51400000-6 |
Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51500000-7 |
Servizi di installazione di macchinari e attrezzature |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51600000-8 |
Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
51700000-9 |
Servizi di installazione di attrezzature antincendio |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51800000-0 |
Servizi di installazione di contenitori in metallo |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
51900000-1 |
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo |
PPI |
[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali |
|
55100000-1 |
Servizi alberghieri |
PC |
[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili |
|
55200000-2 |
Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere |
PC |
[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventu e simili |
|
55400000-4 |
Servizi di mescita di bevande |
PC |
[111] Servizi di ristorazione |
|
60120000-5 |
Servizi di taxi |
PC |
[07322] Trasporto passeggeri su taxi |
|
60200000-0 |
Servizi di trasporto ferroviario |
PC |
[0731] Trasporto passeggeri su rotaia |
|
60300000-1 |
Servizi di trasporto mediante condutture |
PC |
[0731] Trasporto passeggeri su rotaia |
|
60440000-4 |
Servizi aerei e affini |
PPS |
[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale |
|
63110000-3 |
Servizi di movimentazione e magazzinaggio |
PPS |
[5224] Movimentazione merci |
|
63120000-6 |
Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
PPS |
[521] Magazzinaggio e custodia |
|
63510000-7 |
Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini |
PPS |
[791] Attivita delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
|
63520000-0 |
Servizi di agenzie di trasporto |
PPS |
[5229] Altre attivita di supporto connesse ai trasporti |
|
63700000-6 |
Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo |
PPS |
[522] Attivita di supporto ai trasporti |
|
64100000-7 |
Servizi di poste e corriere |
PPS |
[53] Servizi postali e attivita di corriere |
|
64220000-4 |
Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati |
PPS |
[61] Telecomunicazioni |
|
65100000-4 |
Erogazione di acqua e servizi connessi |
PPI |
[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
|
65200000-5 |
Erogazione di gas e servizi connessi |
PPI |
[352] Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte |
|
65300000-6 |
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi |
PPI |
[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica |
|
71200000-0 |
Servizi architettonici e servizi affini |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
71317000-3 |
Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
71317200-5 |
Servizi sanitari e di sicurezza |
PC |
[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici |
|
71400000-2 |
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
71500000-3 |
Servizi connessi alla costruzione |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
71700000-5 |
Servizi di monitoraggio e controllo |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
71800000-6 |
Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
71900000-7 |
Servizi di laboratorio |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
72100000-6 |
Servizi di consulenza per attrezzature informatiche |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
72200000-7 |
Programmazione di software e servizi di consulenza |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
72300000-8 |
Servizi di elaborazione dati |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
72411000-4 |
Fornitori di servizi Internet (ISP) |
PC |
[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet |
|
72412000-1 |
Fornitori di servizi di posta elettronica |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
72413000-8 |
Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW) |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
72414000-5 |
Fornitori di motori di ricerca per il web |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
72415000-2 |
Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW) |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
72416000-9 |
Fornitori di servizi di applicazioni |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
72417000-6 |
Nomi di dominio di Internet |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
72420000-0 |
Servizi di programmazione di Internet |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
72600000-6 |
Servizi di consulenza e assistenza informatica |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
72700000-7 |
Servizi per rete informatica |
PPS |
[61] Telecomunicazioni |
|
72800000-8 |
Servizi di audit e collaudo informatico |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
|
72900000-9 |
Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
79100000-5 |
Servizi giuridici |
PPS |
[691_692-702] Attivita legali, contabilita , consulenza gestionale (691, 692, 702) |
|
79200000-6 |
Servizi di contabilita , revisione dei conti e servizi fiscali |
PPS |
[691_692-702] Attivita legali, contabilita , consulenza gestionale (691, 692, 702) |
|
79223000-3 |
Servizi di agenti di dogana |
PPS |
[5229] Altre attivita di supporto connesse ai trasporti |
|
79500000-9 |
Servizi di ufficio |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
79511000-9 |
Servizi di operatore telefonico |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
79512000-6 |
Centro di raccolta delle chiamate |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
79530000-8 |
Servizi di traduzione |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
79540000-1 |
Servizi di interpretariato |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
79600000-0 |
Servizi di assunzione |
PPS |
[78] Attivita di ricerca, selezione, fornitura di personale |
|
79800000-2 |
Servizi di stampa e affini |
PPI |
[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati |
|
79930000-2 |
Servizi di design specializzato |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
79960000-1 |
Servizi fotografici e servizi ausiliari |
PC |
[09425] Servizi per la fotografia |
|
79994000-8 |
Servizi di amministrazione contratti |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
79995000-5 |
Servizi di amministrazione di biblioteche |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri |
|
|
|
|
servizi di supporto alle imprese |
|
79998000-6 |
Servizi di assistenza professionale |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
79999000-3 |
Servizi di scansione e fatturazione |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
80500000-9 |
Servizi di formazione |
PC |
[105] Corsi d'istruzione e di formazione |
|
85110000-3 |
Servizi ospedalieri e affini |
PC |
[063] Servizi ospedalieri |
|
85200000-1 |
Servizi veterinari |
PC |
[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici |
|
90690000-0 |
Servizi di rimozione di graffiti |
PPS |
[812] Attivita di pulizia e disinfestazione |
|
90700000-4 |
Servizi ambientali |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
92300000-4 |
Servizi di intrattenimento |
PC |
[094] Servizi ricreativi e culturali |
|
92400000-5 |
Servizi di agenzie di stampa |
PPS |
[639] Altre attivita dei servizi d'informazione |
|
92500000-6 |
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali |
PC |
[0942] Servizi culturali |
|
92600000-7 |
Servizi sportivi |
PC |
[0941] Servizi ricreativi e sportivi |
|
98110000-7 |
Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
98200000-5 |
Servizi di consulenza in materia di pari opportunita |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
98310000-9 |
Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco |
PC |
[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti |
|
98320000-2 |
Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici |
PC |
[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza |
|
98330000-5 |
Servizi per il benessere fisico |
PC |
[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie |
|
98351000-8 |
Servizi di gestione di parcheggi |
PPS |
[522] Attivita di supporto ai trasporti |
|
98360000-4 |
Servizi marini |
PPS |
[522] Attivita di supporto ai trasporti |
|
98370000-7 |
Servizi funerari e servizi affini |
PC |
[12703] Servizi funebri |
|
98394000-1 |
Servizi di tappezzeria |
PPI |
[3109] Fabbricazione di altri mobili |
|
98395000-8 |
Servizi di fabbro |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
* PC prezzi al consumo, PPI prezzi alla produzione dell industria, PPS prezzi alla produzione dei servizi.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l'uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l'uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici business to business (BtoB)
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO
12. La Tabella D.2. reca l elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l individuazione degli indici Istat di cui all articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.
|
TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIU INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI |
|||||||
|
CPV |
DESCRIZI ONE CPV |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I |
|
221000 00-1 |
Libri, opuscoli e pieghevoli |
PC |
[0951] Libri |
PPI |
[1812] Altra stampa |
|
|
|
301976 30-1 |
Carta da stampa |
PC |
[09541] Articoli di cartoleria |
PPI |
[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici |
|
|
|
323235 00-8 |
Sistema di videosorveglianza |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
PPI |
[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
|
|
|
349200 00-2 |
Attrezzature stradali |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
|
349300 00-5 |
Attrezzature marittime |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
349400 00-8 |
Attrezzature ferroviarie |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
349500 00-1 |
Strutture portanti |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
|
|
|
349600 00-4 |
Apparecchia ture aeroportuali |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
|
349700 00-7 |
Attrezzature di monitoraggi o del traffico |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedica li, apparecchi di misurazione e di orologi |
PPI |
[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
349900 00-3 |
Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazion e e di illuminazion e |
PPI |
[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedica li, apparecchi di misurazione e di orologi |
PPI |
[274] Fabbricazion e di apparecchiat ure per illuminazione |
|
|
|
349920 00-7 |
Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo; |
PPI |
[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
|
|
|
393000 00-5 |
Attrezzature varie |
PC |
[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici [052] Articoli tessili per la casa[053] Elettrodomes tici e apparecchi per la casa[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzion e della casa |
PPI |
[31] Fabbricazione di mobili [1392] Confezionam ento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliament o [275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico [204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici |
|
|
|
|
|||||||
|
395000 00-7 |
Articoli tessili |
PC |
[052] Articoli tessili per la casa |
PPI |
[1392] Confezionam ento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliament o |
|
|
|
397000 00-9 |
Apparecchi domestici |
PC |
[053] Elettrodomes tici e apparecchi per la casa |
PPI |
[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico |
|
|
|
398000 00-0 |
Prodotti per pulire e lucidare |
PC |
[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzion e della casa |
PPI |
[204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici |
|
|
|
411000 00-0 |
Acqua naturale |
PC |
[0441] Fornitura acqua; [01221] Acque minerali |
PPI |
[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia |
|
|
|
429000 00-5 |
Macchinari vari per usi generali e specifici |
PPI |
[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca [281] Fabbricazione di macchine di impiego generale [2812] Fabbricazione di apparecchiature fluidodinami che [2813] Fabbricazione di altre pompe e compressori [2814] Fabbricazione di altri rubinetti e valvole [2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici) |
PPI |
[282] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale [2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldament o [2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazio ne [2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unita periferiche) |
PPI |
[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore [2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione [2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca [263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni |
|
441110 00-1 |
Materiali da costruzione |
PPI |
[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro;[2311] Fabbricazion e di vetro piano;[2312] Lavorazione e trasformazio ne del vetro piano;[2313] Fabbricazion e di vetro cavo;[2314] Fabbricazion e di fibre di vetro;[2319] Fabbricazion e e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo;[232] Fabbricazion e di prodotti refrattari;[23 3] Fabbricazion e di materiali da costruzione in terracotta;[2 331] Fabbricazion e di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;[ 2332] Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta; |
PPI |
[234] Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica;[23 41] Fabbricazion e di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;[ 2342] Fabbricazion e di articoli sanitari in ceramica;[23 43] Fabbricazion e di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;[23 44] Fabbricazion e di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;[2 349] Fabbricazion e di altri prodotti in ceramica;[23 5] Produzione di cemento, calce e gesso;[2351] Produzione di cemento;[235 2] Produzione di calce e gesso; |
PPI |
[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso;[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;[236 2] Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia;[236 3] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;[2364] Produzione di malta;[2365] Fabbricazione di prodotti in fibrocemento; [2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;[237 ] Taglio, modellatura e finitura di pietre;[239] Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca;[2391] Produzione di prodotti abrasivi;[239 9] Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca |
|
|
|||||||
|
441120 00-8 |
Strutture varie di costruzioni |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
PPI |
[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
441130 00-5 |
Materiali per costruzione stradale |
PPI |
[192] Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
PPI |
[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla |
|
|
|
441140 00-2 |
Calcestruzz o |
PPI |
[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso |
PPI |
[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
441150 00-9 |
Impianti per edifici |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
PPI |
[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia |
|
|
|
441900 00-8 |
Materiali da costruzione vari |
PPI |
[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
PPI |
[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
442110 00-2 |
Edifici prefabbricat i |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
PPI |
[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia |
|
442120 00-9 |
Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricat i |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture |
PPI |
[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia |
|
444300 00-3 |
Protezioni blindate |
PPI |
[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
|
|
|
444600 00-2 |
Puntelli e travi per miniera |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
|
|
|
444700 00-5 |
Prodotti in ghisa |
PPI |
[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo |
PPI |
[2451] Fusione di ghisa |
|
|
|
444800 00-8 |
Attrezzature varie di protezione antincendio |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazi one |
PPI |
[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca |
|
|
|
455000 00-2 |
Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore. |
PPS |
[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali |
IR |
[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f) [NB: Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore] |
|
|
|
481000 00-9 |
Pacchetti software specifici per l'industria |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
482000 00-0 |
Pacchetti software per reti, Internet e intranet |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
483000 |
Pacchetti |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
00-1 |
software per creazione di |
||||||
|
documenti, disegno, |
|||||||
|
trattamento delle |
|||||||
|
immagini, pianificazio |
|||||||
|
ne e produttivita |
|||||||
|
484000 00-2 |
Pacchetti software per transazioni commerciali e personali |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
485000 00-3 |
Pacchetti software di comunicazio ne e multimedia |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
486000 00-4 |
Pacchetti software operativi e base dati |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
487000 00-5 |
Utilities per pacchetti software |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
488000 00-6 |
Sistemi e server di informazion e |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web[NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
489000 00-7 |
Pacchetti software e sistemi informatici vari |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS] |
|
|
|
502400 00-9 |
Riparazione, manutenzion e e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature |
PPI |
[3315] Riparazione e manutenzion e di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) |
PPI |
[3312] Riparazione e manutenzione di macchinari |
|
|
|
507110 00-2 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di impianti elettrici di edifici |
PC |
[04322] Servizi degli elettricisti |
PPI |
[271] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
507120 00-9 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di impianti meccanici di edifici |
PC |
[0432] Servizi per la riparazione e manutenzion e della casa |
PPI |
[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
507200 00-8 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di |
PC |
[04323] Servizi di manutenzion e dei sistemi di |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
|
|
riscaldamen ti centrali |
|
riscaldament o |
|
altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
|
507300 00-1 |
Servizi di riparazione e manutenzion e di gruppi di raffreddame nto |
PC |
[04323] Servizi di manutenzion e dei sistemi di riscaldament o |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
|
508200 00-9 |
Servizi di riparazione di articoli in cuoio |
PPI |
[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce |
IR |
[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce |
|
|
|
508300 00-2 |
Servizi di riparazione di indumenti e tessuti |
PC |
[03142] Riparazione e noleggio abiti |
PPI |
[13] Industrie tessili |
|
|
|
601000 00-9 |
Servizi di trasporto terrestre |
PC |
[0732] Trasporto passeggeri su strada |
PPS |
[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
|
|
|
601800 00-3 |
Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista. |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
PPS |
[771] Noleggio di autoveicoli |
|
|
|
604000 00-2 |
Servizi di trasporto aereo |
PC |
[0733] Trasporto aereo passeggeri |
PPS |
[511] Trasporto aereo di passeggeri |
PPS |
[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale |
|
606000 00-4 |
Trasporti e servizi affini per via d'acqua |
PC |
[0734] Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne |
PPS |
[50] Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
|
|
|
642100 00-1 |
Servizi telefonici e di trasmissione dati |
PPS |
[611] Telecomunicazioni fisse |
PPS |
[612] Telecomunica zioni mobili |
|
|
|
655000 00-8 |
Servizi di lettura contatori |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
IR |
[829] Servizi di supporto alle imprese nca |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
713000 00-1 |
Servizi di ingegneria |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
|
716000 00-4 |
Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
PPS |
[71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche |
|
|
|
725000 00-0 |
Servizi informatici |
PPS |
[62] Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse |
PPS |
[631] Elaborazione dei dati, hosting e attivita connesse, portali web |
|
|
|
751000 00-7 |
Servizi di pubblica amministraz ione |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
|
752000 00-8 |
Servizi forniti all'intera collettivita |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
|
794000 00-8 |
Servizi di consulenza commercial e e di gestione e servizi connessi |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
|
|
|
797000 00-1 |
Servizi di investigazio ne e sicurezza |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazion e |
IR |
[80] Servizi di vigilanza e investigazion e |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
799400 00-5 |
Servizi di organismi di riscossione |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
IR |
[829] Servizi di supporto alle imprese nca |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
799500 00-8 |
Servizi di organizzazio ne di mostre, fiere e congressi |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
IR |
[823] Organizzazio ne di convegni e fiere |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
799700 00-4 |
Servizi di editoria |
PPI |
[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati |
IR |
[581] Edizione di libri, periodici ed altre attivita editoriali |
|
|
|
799910 00-7 |
Servizi di gestione delle scorte |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
|
799920 00-4 |
Servizi di accoglienza |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
|
|
799930 00-1 |
Servizi di amministraz ione di edifici e gestione impianti |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
|
|
799960 00-2 |
Servizi di organizzazio ne commercial e |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale |
|
|
|
799970 00-9 |
Servizi di viaggi commerciali |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPS |
[791] Attivita delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
|
|
|
853110 00-2 |
Servizi di assistenza sociale con alloggio |
PC |
[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili |
IR |
[87] Servizi di assistenza sociale residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
853120 00-9 |
Servizi di assistenza sociale senza alloggio |
PC |
[1240] Assistenza sociale |
IR |
[88] Assistenza sociale non residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
853210 00-5 |
Servizi sociali amministrati vi |
PC |
[1240] Assistenza sociale |
IR |
[88] Assistenza sociale non residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
853220 00-2 |
Programma di azione municipale |
PC |
[1240] Assistenza sociale |
IR |
[88] Assistenza sociale non residenziale |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
853230 00-9 |
Servizi sanitari municipali |
PC |
[06] -- servizi sanitari e spese per la salute |
IR |
[86] Assistenza sanitaria |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
904000 00-1 |
Servizi fognari |
PC |
[0443] Raccolta acque di scarico |
IR |
[37] Gestione delle reti fognarie |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
909000 00-6 |
Servizi di pulizia e disinfestazione |
PPS |
[812] Attivita di pulizia e disinfestazione |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[812] Attivita di pulizia e disinfestazione |
|
983930 00-4 |
Servizi di sartoria |
PC |
[03142] Riparazione e noleggio abiti |
PPI |
[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno |
|
|
* PC prezzi al consumo, PPI prezzi alla produzione dell industria, PPS prezzi alla produzione dei servizi.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l'uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l'uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici business to business (BtoB).
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO
13. La Tabella D.3. reca l elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l individuazione degli indici Istat di cui all articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
|
TABELLA D3 |
|||||||
|
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT |
|||||||
|
CPV |
DESCRIZIO NE CPV |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1 |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2 |
TIPO INDI CE (*)(** ) |
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3 |
|
502320 00-0 |
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori |
PPI |
[274] Fabbricazion e di apparecchiature per illuminazione |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
|
503100 00-1 |
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio |
PPI |
[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unita periferiche) |
PPI |
[331] Riparazione e manutenzion e di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
503120 00-5 |
Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
|
|
503200 00-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali |
PPI |
[262] Fabbricazione di computer e unita periferiche |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
|
|
503300 00-7 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
|
|
503310 00-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
|
503320 00-1 |
Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
|
503330 00-8 |
Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunic azioni |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
|
503340 00-5 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
|
|
503341 40-8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici |
PC |
[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax |
PPI |
[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunica zioni |
IR |
[61] Telecomunicazioni |
|
503400 00-0 |
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche |
PPI |
[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche |
PPI |
[264] Fabbricazion e di prodotti di elettronica di consumo audio e video |
IR |
[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni |
|
507400 00-4 |
Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazi one |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
|
507500 00-7 |
Servizi di manutenzione di ascensori |
PPI |
[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
IR |
[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione |
|
|
|
508500 00-8 |
Servizi di riparazione e manutenzione di mobili |
PPI |
[31] Fabbricazione di mobili |
IR |
[31] Fabbricazione di mobili |
|
|
|
508600 00-1 |
Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali |
PPI |
[322] Fabbricazione di strumenti musicali |
IR |
[322] Fabbricazione di strumenti musicali |
|
|
|
553000 00-3 |
Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti |
PC |
[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
IR |
[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione |
|
555000 00-5 |
Servizi di mensa e servizi di catering |
PC |
[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
IR |
[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione |
|
559000 00-9 |
Servizi di vendita al dettaglio |
PC |
[00ST] Indice generale senza tabacchi |
IR |
[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) |
|
|
|
771000 00-1 |
Servizi agricoli |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
|
772000 00-2 |
Servizi forestali |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
|
773000 00-3 |
Servizi di orticoltura |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[813] Cura e manutenzione del paesaggio |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; |
|
774000 00-4 |
Servizi zoologici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
775000 00-5 |
Servizi zootecnici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
776000 00-6 |
Servizi di caccia |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
777000 00-7 |
Servizi connessi alla pesca |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
778000 00-8 |
Servizi connessi all'acquacoltu ra |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
779000 00-9 |
Servizi connessi all'apicoltura |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
793100 00-0 |
Servizi di ricerche di mercato |
PPS |
[702] Attivita di consulenza gestionale [73] Pubblicita e ricerche di mercato [82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[732] Ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
|
793112 10-2 |
Servizi di indagini telefoniche |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[822] Attivita dei call center |
|
799200 00-9 |
Servizi di imballaggio e servizi affini |
PPS |
[82] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
PPI |
[1624] Fabbricazione di imballaggi in legno; [2592] Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; [2222] Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche; [1721] Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone; |
IR |
[829] Servizi di supporto alle imprese nca |
|
85111 000 |
Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
IR |
[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
PPI |
[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
PPI |
[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIO NI (b-e) |
|
905110 00-2 |
Servizi di raccolta di rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
905120 00-9 |
Servizi di trasporto di rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
905130 00-6 |
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
|
|
905140 00-3 |
Servizi di riciclo dei rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
|
|
905200 00-8 |
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
905233 00-2 |
Servizi di sminamento |
PPS |
[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali |
IR |
[390] Attivita di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
905300 00-1 |
Gestione di una discarica di rifiuti |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[38] Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali |
|
|
|
906100 00-6 |
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
906200 00-9 |
Servizi di sgombero neve |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
906300 00-2 |
Servizi di lotta contro il gelo |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
906400 00-5 |
Servizi di pulizia a svuotamento di canali |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
906700 00-4 |
Servizi di disinfezione e disinfestazion e di aree urbane o rurali |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
906800 00-7 |
Servizi di pulizia di spiagge |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[81] Attivita di servizi per edifici e paesaggio |
|
927000 00-8 |
Servizi di cybercafe |
PPS |
[61] Telecomunicazioni |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
|
|
|
98310 000 |
Servzizi di lavanolo o simili (avanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV] |
IR |
[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
PPI |
[13] Industrie tessili |
PPI |
[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIO NI (b-e) |
|
983411 00-6 |
Servizi di gestione alloggi |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio |
IR |
[811] Servizi integrati di gestione agli edifici |
|
983411 10-9 |
Servizi di economia domestica |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio |
IR |
[811] Servizi integrati di gestione agli edifici |
|
983411 20-2 |
Servizi di portineria |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazion e |
|
983411 30-5 |
Servizi di custodia di edifici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazione |
|
983411 40-8 |
Servizi di vigilanza di edifici |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
PPS |
[80] Servizi di vigilanza e investigazione |
IR |
[80] Servizi di vigilanza e investigazione |
|
983420 00-2 |
Servizi connessi all'ambiente di lavoro |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[821] Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio |
|
|
|
983800 00-0 |
Servizi di canile |
PC |
[00ST] indice generale senza tabacchi |
IR |
[9609] Attivita di servizi per la persona nca |
|
|
|
983920 00-7 |
Servizi di trasloco |
PPS |
[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco |
IR |
[52] Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti |
|
|
* PC prezzi al consumo, PPI prezzi alla produzione dell'industria, PPS prezzi alla produzione dei servizi, IR indici di retribuzione.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettivita (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l'uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l'uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l'uso degli indici business to business (BtoB).
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO.
(Articolo
61, commi 4 e 5)
(Articolo 57, comma 2-bis)
1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunita tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita .
2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita , dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita .
3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresi , tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita di genere e l'assunzione di giovani, con eta inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita e non discriminazione, nonche dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, e requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunita tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche modalita innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con eta inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresi , l'impossibilita per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita e socialita , di efficienza, di economicita e di qualita del servizio nonche di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita delegati per le pari opportunita e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita , da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalita e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorita delegate per le pari opportunita e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
(Articolo 62)
PARTE I
AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 1.
Finalita .
1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalita di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.
2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacita di gestire direttamente, secondo criteri di qualita , efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicita , efficacia, tempestivita e correttezza, le attivita che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.
3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.
Articolo 2.
Ambito di applicazione.
1. La qualificazione e necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l acquisizione di servizi e forniture d importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non e necessaria la qualificazione per l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all osservanza delle disposizioni del codice.
3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
PARTE II
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Articolo 3.
Livelli di qualificazione per la progettazione e l affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
1. Per la progettazione e l affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all articolo 4, comma 2, pari o superiore a:
a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 puo essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.
4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all acquisizione di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
5. Ai fini
dell affidamento e dell esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti
devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la
presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di
piani economici e finanziari e dei rischi.
5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
6. Fino al 30
giugno 2024 Fino al 31 dicembre 2026, gli Uffici
giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente
articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o
finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP
dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In
mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli
interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Articolo 4.
Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.
1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilita di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.
4. Ai fini
della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di
gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la
predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate
dall articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito
relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi
rispettano le disposizioni sull utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l edilizia e le infrastrutture, di cui
all allegato I.9 al codice.
4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1 gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.
5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell esperienza maturata nell utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all articolo 11, comma 2.
Articolo 5.
Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.
1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all articolo 6, comma 2, pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, puo essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
5. Ai fini
dell affidamento e dell esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti
devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la
presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani
economici e finanziari e dei rischi.
5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
Articolo 6.
Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.
1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilita di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
2.Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, puo essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell esperienza maturata nell utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito puo essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all articolo 11, comma 2.
Articolo 7.
Requisiti per la qualificazione relativa all affidamento per le centrali di committenza.
1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.
2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all articolo 6, comma 1.
3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all articolo 4 per i lavori e all articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L attribuzione della predetta percentuale di punteggio e determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Articolo
8.
Qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l esecuzione.
1. Le
stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la
progettazione e per l affidamento di lavori, di servizi e forniture o di
entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024
anche per l esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di
entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di
qualifica.
2. Dopo il
termine di cui al comma 1 la possibilita di eseguire il contratto per i
livelli superiori a quelli di qualifica e valutata sulla base dei seguenti
requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda
di qualificazione:
a)
rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b)
assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici
che alimentano le banche dati detenute o gestite dall ANAC;
c)
assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le
stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l affidamento di
lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono,
fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all AUSA e in
possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. Dopo il
termine di cui al comma 3 la possibilita di eseguire il contratto e valutata
sulla base dei seguenti requisiti:
a)
presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche
competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) sistema
di formazione e aggiornamento del personale;
c)
contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
d)
rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
e)
assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici
che alimentano le banche dati detenute o gestite dall ANAC;
f)
assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.
Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l esecuzione
1 A decorrere dal 1 gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilita per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.
Articolo 9.
Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.
1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1 luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l esercizio di attivita di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
PARTE III
ISCRIZIONE ALL ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI
Articolo 10.
Domanda di iscrizione.
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1 luglio 2023 tramite l apposita sezione dell AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda e condizione necessaria ai fini della qualificazione.
2. L ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l affidamento e l esecuzione.
3. L ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicita dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.
4. L iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell articolo 11.
Articolo 11.
Revisione della qualificazione.
1. Il punteggio di qualificazione e aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.
2. Per la revisione della
qualificazione l ANAC puo valutare valuta anche i seguenti requisiti premianti:
a) la
disponibilita ad essere inseriti nell elenco di cui all articolo 62, comma 10,
del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non
qualificate;
a) la disponibilita ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all articolo 62, comma 1;
b) l aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell esecuzione.
b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
b-ter) l efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall ANAC con le modalita di cui all articolo 10, comma 3.
4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio e superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.
4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1 gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.
Articolo 12.
Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.
1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l ANAC puo attivare, nei casi e nei termini previsti dall articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.
PARTE IV
COMPETENZA DELL ANAC
Articolo 13.
Competenza dell ANAC.
1. L ANAC stabilisce i requisiti e le modalita attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalita con cui:
a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
b) e rilasciata la qualificazione;
c) la stazione appaltante puo conseguire una qualificazione di livello superiore;
d) puo essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell articolo 222 del codice;
e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.
Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori)
1. E istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l'attivita di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attivita o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attivita di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attivita ad elevata complessita o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attivita di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
Articolo 13-ter (Disposizioni transitorie)
1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione gia rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP
Tabella A
- Requisiti riferiti all articolo 4, comma 2.
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Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2
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Requisito |
Punteggio massimo ottenibile |
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Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali |
20 punti |
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Sistema di formazione e aggiornamento del personale |
20 punti |
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Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all articolo 11, comma 1 |
40 punti |
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Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC |
5 punti |
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Nuovi criteri di cui all articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter) |
10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), cosi suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80<Media≤115: 5 punti; - Media>115: 0 punti |
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Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate |
5 punti |
Tabella B
- Requisiti riferiti all articolo 6, comma 2
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Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2
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Requisito |
Punteggio massimo ottenibile |
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Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali |
20 punti |
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Sistema di formazione e aggiornamento del personale |
20 punti |
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Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all articolo 11, comma 1 |
40 punti |
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Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC |
5 punti |
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Nuovi criteri di cui all articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter) |
10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), cosi suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80<Media≤115: 5 punti; - Media>115: 0 punti |
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Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate |
5 punti |
Tabella C - Requisiti di
qualificazione, indicatori elementari e pesi
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Tabella C Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi
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Descrizione |
Indicatori elementari |
peso |
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Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza) |
INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS I53_1d - Numero impiegati SOS I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessita della specifica procedura / Numero dipendenti SOS |
INDICATORI ELEMENTARI 5.3 (peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15) (peso w1d =15) (peso w2=10); (peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13); (peso w6=11); (peso w7=13); (peso w8=11); (peso w9=11); (peso w1prod =75) |
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Sistema di formazione e aggiornamento del personale |
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS |
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO (peso 20) (peso 60) (peso 120) |
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Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalita di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate) |
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessita determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite |
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85) (peso 10) (peso 5) |
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Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all Autorita |
I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione); |
(peso 50) (peso 50) |
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Tabella C-bis Requisiti riferiti all articolo 8, commi 2 e 3, per l esecuzione di lavori
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Requisiti/Livelli qualificazione |
Livello base - L3* |
Livello intermedio - L2* |
Livello avanzato - L1* |
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Rispetto dei tempi pagamento |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
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Comunicazioni ANAC |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall impegno |
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Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione |
Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture
Tabella C-ter Requisiti riferiti all articolo 8, commi 2 e 3, per l esecuzione di servizi e forniture
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Requisiti/Livelli qualificazione |
Livello base - L3* |
Livello intermedio - L2* |
Livello avanzato - L1* |
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Rispetto dei tempi pagamento |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti |
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Comunicazioni ANAC |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall impegno |
Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall impegno |
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Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione |
Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione |
*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture.
(Articolo 70, comma 3)
PARTE I
DEFINIZIONI
Ai fini del codice si intende per:
1) specifiche tecniche :
a) nel caso di appalti pubblici di lavori:, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilita per persone con disabilita ), la valutazione della conformita , la proprieta d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita , la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonche i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresi le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonche i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualita , i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilita per le persone con disabilita ) e la valutazione della conformita , la proprieta d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonche le procedure di valutazione della conformita ;
2) norma : una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
a) norma internazionale : norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) norma europea : una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) norma nazionale : una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;
3) valutazione tecnica europea : la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011;
4) specifica tecnica comune : una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
5) riferimento tecnico : qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessita di mercato.
PARTE II
A SPECIFICHE TECNICHE
1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono indicare se e richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita per le persone con disabilita o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione o equivalente ;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione o equivalente .
7. Quando si avvalgono della facolta prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilita di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, ne perche non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.
8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.
B ETICHETTATURE
1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non puo esercitare un'influenza determinante.
2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.
4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le stazioni appaltanti non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.
(Articolo 71, comma 4)
PARTE I
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI
A INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivita esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che si tratta o puo trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del sito istituzionale della stazione appaltante (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.
B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)
SEZIONE B.1 Informazioni che devono comparire in ogni caso.
1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all articolo 88, comma 2, un indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di stazione appaltante e principale attivita esercitata.
4. Se del caso, l indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che si tratta o puo trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi.
8. Se l avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l appalto/gli appalti di cui all avviso di pre-informazione.
9. Data d invio dell avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l appalto rientra o meno nell ambito di applicazione dell AAP.
SEZIONE B.2 Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)
1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove e possibile compilare le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e richiesta o accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) si fara ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l'appalto e connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
C INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attivita esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che e coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.
b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
13. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilita per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per piu lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che puo essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non e suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facolta di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in piu fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente piu vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
20. Piattaforma digitale ove e possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.
21. In caso di procedure aperte:
a) periodo di tempo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta;
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
23. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) sara accettata la fatturazione elettronica;
d) sara utilizzato il pagamento elettronico.
24. Informazioni che indicano se l'appalto e connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d'invio dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
30. Altre eventuali informazioni.
D INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 111)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di stazione appaltante e principale attivita esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante e una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Descrizione dell'appalto: natura ed entita dei lavori, natura e quantita o valore delle forniture; natura ed entita dei servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.
8. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
9. I criteri di cui all'articolo 108 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se e stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario e una piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l'appalto e stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che puo essere subappaltato a terzi.
15. Informazioni che indicano se l'appalto e connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
18. Data d'invio dell'avviso.
19. Altre eventuali informazioni.
E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all articolo 127, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
5. Scadenze per contattare la stazione appaltante, in vista della partecipazione.
6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
F INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all articolo 127, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,
2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
G INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all articolo 127, comma 3)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
4. Numero di offerte ricevute.
5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Altre eventuali informazioni.
PARTE II
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI, NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI
(articoli 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e 4 e 164, comma 1)
SEZIONE A Informazioni che devono figurare in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entita delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente.
5. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE B Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 161, comma 2, lettere b) e c))
6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante o all ente concedente il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
7. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, commi 3 e 4, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
8. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
10. Natura e quantita dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o piu accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilita .
11. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto e suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
17. Indicare:
a) data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b) tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e richiesta/accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) si fara ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara accettato il pagamento elettronico.
20. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
21. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 161, comma 2, lettera b), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
SEZIONE C Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell ente concedente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 161, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente (URL).
5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel sito Internet della stazione appaltante o dell ente concedente dell'avviso di pre-informazione.
SEZIONE D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure aperte (di cui all'articolo 155, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita .
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entita delle prestazioni, nonche le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita , per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e suddiviso in piu lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalita di accesso ai documenti di gara.
11. Indicare:
a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Indicare:
a) eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovra soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente e vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
19. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel profilo di committente cui si riferisce l'appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE E Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure ristrette (di cui all'articolo 156, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita .
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entita delle prestazioni, nonche le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita , per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e suddiviso in piu lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. Indicare:
a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
16. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel profilo di committente cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
20. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell ente concedente.
21. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE F Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l'aggiudicazione degli appalti in caso di procedure negoziate (di cui all'articolo 157, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilita .
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entita delle prestazioni, nonche le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita , per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e suddiviso in piu lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
11. Indicare:
a) termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
13. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gia selezionati dall'ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel profilo di committente cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
SEZIONE G Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all articolo 163, comma 2)
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del tipo e della quantita di prodotti, lavori o servizi forniti.
5. Indicare:
a) forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
b) date e riferimenti della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 158.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
b) numero di offerte ricevute dall'estero;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
Nel caso di piu aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunita effettuati in virtu dell'articolo 158, lettera h).
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario e una PMI;
b) informazioni che specificano se l'appalto e stato aggiudicato a un consorzio.
11. Indicare, eventualmente, se l'appalto e stato o puo essere subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta piu elevata e di quella piu bassa di cui si e tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
14. Informazioni facoltative:
a) valore e percentuale dell'appalto che e stata o puo essere subappaltata a terzi;
b) criteri di aggiudicazione dell'appalto.
II. Informazioni non destinate a essere pubblicate
15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto e stato suddiviso tra piu fornitori).
16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione utilizzati.
19. Indicare se l'appalto e stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante.
20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse.
21. Data di invio dell'avviso da parte della stazione appaltante o dell ente concedente.
SEZIONE H Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 162, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica e voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sara sufficiente.
6. Periodo di validita del sistema di qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l'avviso e utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo e diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.
10. Criteri, se noti, che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente piu vantaggiosa e individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonche la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione e richiesta/accettata;
b) si fara ricorso all'ordinazione elettronica;
c) si fara ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara accettato il pagamento elettronico.
12. Altre eventuali informazioni.
PARTE III
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127, comma 4)
I. Bando o avviso di gara
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantita o valori coinvolti e codici CPV.
4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
5. Indicare eventualmente se l'appalto e riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione e riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
7. Scadenze per contattare l ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
8. Altre eventuali informazioni.
II. Avviso periodico indicativo
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all ente aggiudicatore il loro interesse per l appalto o gli appalti, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
1) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
2) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.
5. Periodo di validita del sistema di qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.
IV. Avviso di aggiudicazione
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita esercitata.
3. Indicazione succinta del tipo e della quantita dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.
4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
7. Altre eventuali informazioni.
(articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 1 (Definizione)
1. Si definisce accordo di collaborazione l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione e un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo e aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformita con le disposizioni del comma 3.
2. Sono parti dell'accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;
b) l'appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, puo altresi invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonche le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attivita e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attivita svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.
4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticita della fase di esecuzione, nonche a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:
a) il direttore strategico, che e un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacita organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:
a) l'oggetto, le attivita finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
b) le modalita di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilita per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attivita e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialita relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operativita ;
f) le funzioni e le attivita delle parti e dei soggetti della collaborazione;
g) le ipotesi e modalita di scioglimento dell'accordo.
2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attivita , i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalita di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonche ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attivita e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.
5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalita di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialita .
6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticita che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.
7. L'accordo di collaborazione puo prevedere meccanismi di premialita , connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
8. Le premialita possono consistere:
a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.
9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.
Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)
1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non e possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.
(Articolo 84, comma 1)
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi:
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all articolo 23 del codice, e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 81 e 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o all ente concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del codice.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:
a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale;
b) il sito istituzionale puo contenere: avvisi di pre-informazione di cui all articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale puo includere altresi avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del codice.
3. Formato e modalita di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:
il formato e le modalita stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int.
(Articolo 87, comma 3)
I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformita quale mezzo di prova di conformita dell offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all esecuzione dell appalto.
Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita equivalenti. A tal fine, per organismo di valutazione della conformita si intende un organismo che effettua attivita di valutazione della conformita , comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.
Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purche il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purche questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni e finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).
La cabina di regia di cui all articolo 221 del codice cura l aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.
III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sara impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.
I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:
1) costi relativi all acquisizione;
2) costi connessi all utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
5) costi imputati a esternalita ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonche altri costi legati all attenuazione dei cambiamenti climatici.
Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalita ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non e stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea e tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.
Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita e stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune e applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita e previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilita a basse emissioni.
(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)
PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice
1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:
a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove e possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonche la lingua o le lingue utilizzate;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli articoli 91, 102 del codice e all allegato II.8 al codice;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensi nell'invito a presentare un'offerta.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:
a) natura e quantita , comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu d'una fra queste forme;
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.
PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 165 del codice
1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:
a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensi nell'invito a presentare un'offerta;
b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonche la lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.
L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantita , comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonche la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) l'indirizzo della stazione appaltante o dell ente concedente;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu d'una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.
(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)
Articolo 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. In relazione agli articoli
94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarita
contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso
gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici.
Articolo 2.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 3.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita e rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Articolo 4.
1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse e intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
(Articolo 100, comma 3)
I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:
- per il Belgio, Registre du Commerce / Handelsregister e, per gli appalti di servizi, Ordres professionels/Beroepsorden ,
- per la Bulgaria, Търговски регистър ,
- per la Repubblica ceca, obchodn rejstř k ,
- per la Danimarca, Erhvervsstyrelsen ,
- per la Germania, Handelsregister , Handwerksrolle , e, per gli appalti di servizi Vereinsregister ; Partnerschaftsregister e Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der L nder ,
- per l'Estonia, Registrite ja Infos steemide Keskus ,
- per l'Irlanda, un operatore economico puo essere invitato a produrre un certificato del Registrar of Companies o del Registrar of Friendly Societies o, in mancanza, un attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui e stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per la Grecia, Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ del ministero dell ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori; Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο e Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi puo essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l esercizio dell attivita professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all allegato I, il registro professionale Μητρώο Μελετητών nonche Μητρώο Γραφείων Μελετών ,
- per la Spagna, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, Registro Mercantil o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, Registre du commerce e des societes e Repertoire des metiers ,
- per la Croatia, Sudski registar e Obrtni registrar o, per determinate attivita , un certificato attestante che l'interessato e autorizzato a esercitare l'attivita commerciale o la professione in questione,
- per l'Italia, Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ; per appalti di forniture e di servizi, anche il Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o, oltre ai registri gia menzionati, il Consiglio nazionale degli ordini professionali per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l' Albo nazionale dei gestori ambientali oltre ai registri gia menzionati,
- per Cipro, l'imprenditore puo essere invitato a presentare un certificato del Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) , conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi puo essere invitato a presentare un certificato del Registrar of Companies e Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui e stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,
- per la Lettonia, Uzņēmumu reģistrs ( Registro delle imprese ),
- per la Lituania, Juridinių asmenų registras ,
- per il Lussemburgo, Registre aux firmes e R le de la chambre des metiers ,
- per l'Ungheria, Ce gnyilv ntart s , egye ni v llalkoz k jegyzői nyilv ntart sa , e, per appalti di servizi, taluni szakmai kamar k nyilv ntart sa o, nel caso di alcune attivita , un certificato attestante che l'interessato e autorizzato a esercitare l'attivita commerciale o la professione in questione,
- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo numru ta registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta kummerc , e, in caso di partenariati o societa , il relativo numero di registrazione rilasciato dall autorita maltese dei servizi finanziari,
- per i Paesi Bassi, Handelsregister ,
- per l'Austria, Firmenbuch , Gewerberegister , Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern ,
- per la Polonia, Krajowy Rejestr Sądowy ,
- per il Portogallo, Instituto da Constru o e do Imobili rio (INCI) per appalti di lavori; Registro Nacional das Pessoas Colectivas , per appalti di forniture e di servizi,
- per la Romania, Registrul Comerțului ,
- per la Slovenia, Sodni register e obrtni register ,
- per la Slovacchia, Obchodn register ,
- per la Finlandia, Kaupparekisteri / Handelregistret ,
- per la Svezia, aktiebolags-, handels eller f reningsregistren .
(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)
PARTE I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.
2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita , procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonche dalla Parte III del presente allegato.
Articolo 2.
Categorie e classifiche.
1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
a) I: fino a euro 258.000;
b) II: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
l) VIII: oltre euro 15.494.000.
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed e soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 3.
Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.
1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non e condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E fatto salvo quanto previsto dall articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 4.
Sistema di qualita aziendale.
1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualita aziendale e riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualita aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.
5. La regolarita dei certificati di qualita deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all International Accreditation Forum (IAF).
PARTE II
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 5.
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.
1. Le societa organismi di attestazione sono costituite nella forma delle societa per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione organismi di attestazione . Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell Unione europea che attribuisca all attestazione che essi adottano la capacita di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all esecutore di lavori pubblici.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche sulla loro capacita operativa ed economico-finanziaria. E fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa collegate o di societa in virtu di rapporti contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attivita di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilita morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui all articolo 18, non veritiera.
Articolo 6.
Controlli sulle SOA.
1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'ANAC puo richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.
Articolo 7.
Partecipazioni azionarie.
1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonche le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria e ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell ANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimita dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la rich